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Attualità

Regolamento Prospetto: le novità delle Linee Guida ESMA in consultazione sugli obblighi informativi

30 Settembre 2019

Avv. Martina Antoniutti e Avv. Fiorenza Marin, DLA Piper

Di cosa si parla in questo articolo

1. Premessa: dalle raccomandazioni CESR alle Linee Guida ESMA

Il 12 luglio 2019, l’ESMA ha avviato una consultazione pubblica avente ad oggetto la bozza di linee guida sugli obblighi informativi (Draft Guidelines on disclosure requirements – le “Linee Guida”) previsti dal Regolamento (UE) 2017/1129 (il “Regolamento Prospetto”) e dal regolamento delegato (UE) 2019/980 sul formato, contenuto, controllo e approvazione del prospetto (il “Regolamento Delegato”). Le Linee Guida si basano sulle raccomandazioni per l’esecuzione uniforme della normativa sui prospetti adottate dal CESR (Committee of European Securities Regulators – poi diventato ESMA) nel 2005, a seguito dell’entrata in vigore della Direttiva 2003/71/CE (la “Direttiva Prospetto”). Tali raccomandazioni (le “Raccomandazioni CESR”) sono state acquisite dall’ESMA al momento della sua istituzione nel 2011 e successivamente aggiornate nel 2013. Oggi, a seguito dell’integrale applicazione del Regolamento Prospetto a partire dallo scorso 21 luglio 2019, l’ESMA ha ritenuto necessario porre nuovamente l’attenzione su tali raccomandazioni, aggiornando e integrando quanto necessario al fine di rendere il loro contenuto conforme all’evoluzione normativa intercorsa. Non tutte le Raccomandazioni CESR, infatti, sono state convertite in Linee Guida da parte dell’ESMA in quanto relative ad informazioni non più richieste ai sensi del Regolamento Prospetto.

Destinatari delle Linee Guida sono (i) gli emittenti, o i soggetti responsabili per la redazione del prospetto, per ciò che concerne le disposizioni sulle informazioni di carattere finanziario (e.g. dati finanziari concernenti esercizi precedenti, previsioni e stime degli utili) e non finanziario (e.g. informativa sulle retribuzioni, operazioni con parte correlate), e (ii) le autorità nazionali competenti (“ANC”) per ciò che riguarda le procedure di controllo sulla completezza, coerenza e comprensibilità delle informazioni contenute nei prospetti. La consultazione si chiuderà il 4 ottobre 2019, mentre la pubblicazione delle Linee Guida definitive è prevista per il secondo quadrimestre del 2020. Le Linee Guida finali saranno adottate ai sensi dell’articolo 16, comma 3, del Regolamento ESMA (UE) 1095/2010 e, pertanto, verrà applicato il principio “comply-or-explain”, ad oggi non applicabile alle raccomandazioni del CESR[1].

2. Le Linee guida: funzione e contenuto

Come indicato ai Considerando 1, 2 e 3 del Regolamento Prospetto, la nuova normativa costituisce una tappa fondamentale per il completamento dell’Unione dei Mercati di Capitali, volta a rendere più efficiente il funzionamento dei mercati mediante (i) la massima armonizzazione delle normative nazionali, (ii) l’eliminazione di asimmetrie informative, e (iii) la creazione di un mercato transfrontaliero di passaporto che faciliti il funzionamento efficace del mercato interno. Alla luce di tali principi l’ESMA, con le sue Linee Guida, tende a favorire la coerenza a livello europeo nell’interpretazione degli allegati del Regolamento Delegato, coadiuvando gli operatori di mercato nella determinazione delle informazioni finanziarie da inserire nel prospetto. L’obiettivo è quello di fare in modo che i nuovi prospetti non includano informazioni che non siano rilevanti o specifiche, sia dell’emittente che dei titoli, in quanto ciò potrebbe ingenerare confusione e oscurare informazioni importanti ai fini dell’investimento, compromettendo la tutela degli investitori[2].

Di seguito, in breve, i lineamenti essenziali delle Linee Guida.

2.1. OFR, Capital Resources, stime sugli utili e informazioni finanziarie relative agli esercizi passati (Linee Guida 1 – 17)

Le Linee Guida dalla 1 alla 4 hanno ad oggetto la revisione finanziaria operativa (“OFR” – Operating and financial review) consistente nella descrizione inter alia della posizione finanziaria e del business dell’emittente. Esse riproducono essenzialmente i paragrafi 27-32 delle Raccomandazioni CESR. L’ESMA elenca i principi ai quali gli emittenti devono attenersi nella redazione degli OFR al fine di assicurare che gli investitori possano compiere adeguate valutazioni sulla situazione finanziaria dell’emittente (e.g. il principio della c.d. audience, per cui è opportuno che nell’OFR risultino solo quelle informazioni che possano ritenersi rilevanti; il principio del time-frame in base al quale bisogna assicurare coerenza cronologica delle informazioni; e il principio della reliability funzionalmente collegato a quello della comparability, in base ai quali si richiede che l’OFR assicuri un’informazione bilanciata e neutrale, consentendo all’investitore di poter comparare tali informazioni con altre informazioni finanziarie dell’emittente).

Le Linea Guida dalla 5 alla 6 (paragrafi 33-37 delle Raccomandazioni CESR) affrontano il tema delle risorse finanziare (capital resources) per cui l’emittente deve assicurare la disclosure delle seguenti informazioni: (i) uscite ed entrate di cassa relative all’ultimo esercizio o verificatesi infrannualmente; (ii) sopravvenuti mutamenti riferibili ai flussi finanziari dell’emittente; (iii) residui di liquidità. L’emittente dovrà inoltre riportare le informazioni relative alle politiche di finanziamento e gestione della liquidità adottate. La Linea Guida 7 analizza gli obblighi di disclosure circa tipologie di accordi negoziali ove l’emittente risulti esser contraente, nella misura in cui potrebbero prospettarsi potenziali interferenze rispetto al rapporto di investimento, mentre la 8 stabilisce che l’emittente deve assicurare che le informazioni indicate siano fornite sulla base della liquidità dell’emittente e sulle risorse nella propria disponibilità.

Ulteriori obblighi informativi sono previsti dalle Linee Guida 9-12 (paragrafi 38-50 delle Raccomandazioni CESR con esclusione dei paragrafi 47-48) in materia di previsioni e stime sugli utili. Al fine di evitare che l’emittente possa trarre in inganno l’investitore, si elencano diversi principi da seguire volti ad attestare congruità ed idoneità delle stesse previsioni e stime (e.g. devono essere comprensibili e presentare un contenuto chiaro per gli investitori; affidabili, comparabili e rilevanti – cfr. Linea Guida n. 10). La parte esplicativa di tali Linee Guida evidenzia inoltre che, sulla base di tali principi, ove risulti necessario un aggiornamento delle previsioni e stime sugli utili, questo dovrà essere effettuato mediante un supplemento.

Con riferimento alle informazioni finanziarie c.d. storiche, nel caso in cui gli emittenti adottino un nuovo accounting framework si applicheranno le Linee Guida 13-17 (paragrafi 51-86 e 89 delle Raccomandazioni CESR) al fine di garantire continuità analitica tra le rilevazioni contabili riferibili all’attuale periodo di competenza rispetto allo schema di rilevazione precedentemente utilizzato.

2.2. Informazioni finanziarie pro forma, informazioni finanziarie infrannuali e dichiarazioni sul capitale circolante (Linee Guida 18 – 37)

Le Linee Guida in oggetto (paragrafi 87-126 delle Raccomandazioni CESR) chiariscono, inter alia, i seguenti punti:

  • per valutare se un’operazione finanziaria costituisca o meno una “variazione significativa dei valori lordi” ovvero un “impegno finanziario significativo” bisognerà utilizzare uno dei seguenti parametri: (i) totale attivo; (ii) ricavi; (iii) utile o perdita[3];
  • qualora l’operazione che ha comportato una variazione significativa sia stata già inserita tra le informazioni infrannuali, o in un esercizio passato, le informazioni finanziarie pro forma del conto economico/stato patrimoniale non dovranno essere redatte all’interno del prospetto;
  • con riferimento alle informazioni infrannuali, quando l’ultima informazione finanziaria dell’emittente sia stata la relazione finanziaria semestrale redatta ai sensi della Direttiva 2004/109/EC (la “Direttiva Transparency”), ovvero la relazione finanziaria trimestrale redatta su base volontaria, l’ESMA consiglia di includere all’interno del documento di registrazione almeno il bilancio abbreviato presente all’interno della relazione finanziaria semestrale/trimestrale;
  • infine, relativamente alla dichiarazione di capienza del capitale circolante rispetto all’ottemperanza delle esigenze attuali dell’emittente, viene richiesto che questa sia chiara e univoca. Ove l’emittente non sia in grado di redigere tale dichiarazione nel rispetto di tali criteri, occorre predisporre una dichiarazione di non sufficienza, comprensiva dei seguenti fattori: tempistica, ammontare del deficit (shortfall), piano d’azione e implicazioni.

2.3 Capitalizzazione e indebitamento, remunerazione e operazioni con parti correlate (Linee Guida 38 – 41)

Le Linee Guida 38 e 39 – ricalcando il contenuto del paragrafo 127 delle Raccomandazioni CESR e adattandone il wording all’applicazione degli IFRS – analizzano i contenuti essenziali delle dichiarazioni sulla capitalizzazione e sull’indebitamento. In particolare:

  • la dichiarazione sulla capitalizzazione dovrà indicare l’indebitamento corrente, l’indebitamento non corrente, e il patrimonio netto;
  • la dichiarazione sull’indebitamento dovrà includere la liquidità, i crediti commerciali ed altri correnti, l’indebitamento finanziario corrente, l’indebitamento finanziario corrente netto, l’indebitamento finanziario non corrente, e il totale dell’indebitamento finanziario.

Per quanto riguarda la disclosure sulla remunerazione (definita compensationnel paragrafo 148 delle Raccomandazioni CESR), la Linea Guida 40 stabilisce che, all’interno del prospetto, si dovrebbero includere tutti i dati relativi ad eventuali retribuzioni legate a bonus ovvero a piani di compartecipazione agli utili, piani di stock option o altri benefici.

Infine, con riferimento alle operazioni con parti correlate, nella Linea Guida 41 (paragrafo 149 delle Raccomandazioni CESR) l’ESMA precisa che, nel caso in cui l’emittente non abbia applicato lo IAS 24 ed abbia effettuato operazioni con parti correlate durante tale periodo, dovrà fare disclosure delle informazioni relative a quell’operazione, sempre che siano materiali e rilevanti.

2.4. Capitale azionario e partecipazioni (Linee Guida 42 – 47)

Le Linee Guida in oggetto riproducono il testo dei paragrafi 153-165 delle Raccomandazioni CESR, adattandone il wording all’evoluzione normativa intercorsa e in particolare ai concetti introdotti dagli IFRS. L’ESMA chiarisce che l’emittente sarà tenuto a fare disclosure nel prospetto di determinate informazioni qualora (i) abbia effettuato/abbia deliberato un aumento di capitale e (ii) un’entità del gruppo disponga di una porzione del capitale che è sottoposta ad opzione.

Con riferimento all’evoluzione del capitale azionario, per il periodo cui si riferiscono le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati incluse nel prospetto, l’ESMA richiede di includere altresì le variazioni relative al capitale azionario emesso (e.g. eventi che hanno modificato l’ammontare o la classe delle azioni emesse), il prezzo delle azioni e altri dettagli rilevanti, relativi alle azioni. Ulteriori previsioni sono poi designate in materia di conflitto d’interessi.

Inoltre, per ogni partecipazione dell’emittente in joint venture o altra impresa, che costituisce fonte di rischio per l’integrità patrimoniale finanziaria dell’emittente stesso, si dovrebbe consentire agli utenti di valutare la natura, l’entità e gli effetti finanziari delle loro partecipazioni, fornendo alcune informazioni funzionali tra cui, inter alia, denominazione e la sede legale, quota del capitale e diritti di voto detenuti dall’emittente, risultato netto dell’ultimo esercizio.

2.5 Interessi dei soggetti coinvolti nell’emissione e organismi di investimento collettivo (Linee Guida 48-57)

Le previsioni finali del sistema di Linee Guida delineato dall’ESMA disciplinano gli aspetti informativi pertinenti ai rapporti di investimento gestiti da organismi collettivi. Ulteriori e conclusive previsioni attengono al regulatory status dell’investment manager, dovendosi render conto di quale sia il regime di assoggettamento normativo del gestore dell’organismo, nonché aggiuntivi obblighi informativi afferenti l’analisi di portfolio (e.g. dettagli dei principali strumenti gestiti dal fondo, un’analisi tra titoli di capitale, strumenti finanziari convertibili, titoli a reddito fisso derivati e correlate categorie, valute ed ulteriori investimenti, distinguendo tra strumenti quotati e non nonché negoziati o meno su mercati regolamentati).


[1] Per tale ragione, entro due mesi dalla data di pubblicazione sul sito web dell’ESMA delle Linee Guida finali in tutte le lingue ufficiali dell’UE, le ANC dovranno comunicare all’ESMA (i) se intendono conformarsi, (ii) se non si conformano, ma intendono conformarsi in futuro, (iii) se non si conformano e non intendono conformarsi. Nel caso in cui le ANC non volessero conformarsi dovranno notificare all’ESMA un’apposita comunicazione argomentando le ragioni per le quali hanno deciso di non adeguarsi alle Linee Guida.

[2] Si veda anche il considerando 27 del Regolamento Prospetto.

[3] Cfr. art. 1 lettera e) e art. 18, comma 4 del Regolamento Delegato.

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