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Attualità

Regolamento Prospetto: le novità delle modifiche al TUF in consultazione

9 Marzo 2020

Avv. Fiorenza Marin e Dott. Antonio Congiusta, DLA Piper

Di cosa si parla in questo articolo

1. Finalità della consultazione

Come noto, a decorrere dal 21 luglio 2019, è divenuto applicabile, insieme ai regolamenti attuativi, il Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato (“Regolamento Prospetto”). Tale nuova normativa rappresenta una tappa fondamentale per il completamento dell’Unione dei Mercati di Capitali, avente l’obiettivo, per mezzo dello strumento comunitario direttamente applicabile,di armonizzare al massimo grado la legislazione europea, rendendo più efficiente il funzionamento dei mercati.

Il Regolamento Prospetto ha abrogato la previgente direttiva (CE) 2003/71 (“Direttiva Prospetto”) la cui esperienza ha mostrato un moltiplicarsi di divergenze applicative della normativa nei diversi Stati membri, sviluppando incongruenze tra le legislazioni nazionali e rallentando, di fatto, la creazione di un vero e proprio mercato transfrontaliero armonizzato.

Tali novità hanno reso necessario un intervento sulle normative nazionali per adeguarle alla luce delle nuove disposizioni disciplinate direttamente dal Regolamento Prospetto.

Per quanto riguarda la normativa secondaria la Consob, a seguito di una consultazione conclusasi lo scorso 10 luglio 2019, ha già apportato le necessarie modifiche al proprio regolamento n. 11971 del 14 maggio 1999 (“Regolamento Emittenti”).

Ora, il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze (“MEF”), in attuazione della Legge n. 117/2019 (“Legge di delegazione europea 2018” o “LDE 2018”) entrata in vigore lo scorso novembre 2019, ha avviato una consultazione pubblica (“Consultazione”) concernente le modifiche di coordinamento da apportare alla normativa primaria, e cioè al testo unico dell’intermediazione finanziaria (“TUF”).

2. Adeguamento della normativa primaria

Il Governo[1], nell’esercizio della delega conferitagli dal Parlamento, sarà tenuto ad apportare le modifiche necessarie alla normativa vigente al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni nazionali. L’obiettivo è quello di assicurare l’integrità dei mercati finanziari ed un appropriato grado di tutela degli investitori.

Nell’ambito di tale processo di adeguamento e semplificazione, il Dipartimento del Tesoro del MEF, in collaborazione con la Consob, ha predisposto una tabella nella quale sono state riportate le proposte di modifica e le relative motivazioni. L’area principalmente interessata dalla Consultazione riguarda le seguenti parti del TUF:

  • Parte I (Disposizioni comuni)
  • Parte IV (Disciplina degli emittenti),
  • Parte V (Sanzioni)

Nello specifico, le modifiche proposte mirano essenzialmente a raggiungere tre obiettivi cardine, ossia: (i) allineare il testo normativocon quanto previsto dal Regolamento Prospetto e abrogare le disposizioni ormai in contrasto con la normativa comunitaria al fine di prevenire possibili interpretazioni contrastanti; (ii) procedere alla razionalizzazione del contenuto delle disposizioni del TUF trasponendo in un unico articolo quelle affini ratione materie; e (iii) semplificare la normativa vigente facendo espresso rinvio al Regolamento Prospetto al fine di evitare inutili duplicazioni di fonti regolatrici.

Gli operatori del mercato potranno inviare le proprie osservazioni e suggerimenti entro il 27 marzo 2020, data di chiusura della Consultazione.

3. Principali novità oggetto della Consultazione

Disciplina degli Emittenti

La prima proposta riguarda il necessario coordinamento delle definizioni contenute all’articolo 93-bis del TUF con quelle previste nel Regolamento Prospetto.

In particolare:

  • al fine di snellire il testo dell’articolato, si propone di inserire le definizioni di “regolamento prospetto” e “disposizioni attuative”, queste ultime ricomprendenti sia gli atti delegati della Commissione europea, adottati ai sensi dell’articolo 44 del Regolamento Prospetto, che le norme tecniche di regolamentazione e attuazione adottate dalla Commissione stessa su proposta dell’European Security Market Authority (“ESMA”);
  • si propone inoltre di sostituire la definizione di “strumenti finanziari comunitari” con la definizione di “titoli”, prevista dal Regolamento Prospetto che presenta analogo perimetro.

Con riferimento all’offerta pubblica di titoli, viene suggerita una profonda riforma dell’articolo 94 del TUF nel quale:

  •  si propone l’eliminazione di tutte le disposizioni già previste nel Regolamento Prospetto, facendone espresso rinvio, e la designazione della Consob quale autorità nazionale competente ai fini del medesimo Regolamento;
  •  si propone di introdurre il riferimento alla “domanda di approvazione” in luogo della “comunicazione preventiva” per utilizzare lo stesso wording presente nei regolamenti delegati al Regolamento Prospetto; e
  • viene precisato che la responsabilità per le informazioni contenute nel prospetto sia attribuita ad almeno un soggetto, in linea con quanto previsto dall’articolo 11 del Regolamento Prospetto e con quanto chiarito dall’ESMA nelle proprie Q&A. Tuttavia, nell’ipotesi di rivendita successiva di titoli, l’emittente che darà il proprio consenso all’utilizzo del prospetto ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento Prospetto, rimarrà responsabile ai sensi di tale disposizione[2]. Le modifiche chiariscono altresì che le persone che partecipano alla redazione del prospetto solamente per “talune parti”, saranno responsabili limitatamente a quanto di loro competenza.

All’articolo 95 del TUF viene mantenuta la potestà della Consob al fine di colmare eventuali istituti non previsti dal Regolamento Prospetto, specificando però che tale potere dovrà essere esercitato nel rispetto delle disposizioni europee di riferimento. Inoltre, al comma 3, viene codificata la facoltà lasciata agli Stati membri di richiedere obbligatoriamente agli emittenti/offerenti la sostituzione di una sezione della nota di sintesi con il documento contenente le informazioni chiave a norma del regolamento (UE) n. 1286/2014 – relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (c.d. KID) – qualora ne venisse richiesta la predisposizione. Sul punto si ricorda che la Consob, nella relazione illustrativa pubblicata a seguito della consultazione sulle modifiche al Regolamento Emittenti, ha già dichiarato di non voler avvalersi di tale facoltà[3].

Nell’ottica del processo di ampliamento e razionalizzazione dei poteri di indagine e di vigilanza delle Autorità nazionali competenti, si propone di riformulare gli articoli 97, 99 e 113 del TUF conferendo alla Consob talune facoltà aggiuntive in conformità a quanto previsto dall’articolo 32, contenente l’elenco minimo dei poteri da attribuire alle autorità competenti, e dall’articolo 37, relativo ai provvedimenti cautelari a tutela degli investitori, del Regolamento Prospetto. In particolare, inter alia, all’articolo 99 viene aggiunta la lettera g-bis) che consente all’Autorità di sospendere il procedimento di approvazione del prospetto o limitare l’offerta pubblica nel caso in cui decida di esercitare un potere di product intervention ai sensi dell’articolo 42 del Regolamento (UE) 2014/600 (MiFIR).

I casi di esenzione per le offerte di titoli sono ormai contenuti integralmente nel Regolamento Prospetto. Per tale motivo il testo dell’articolo 100 del TUF è stato quasi integralmente eliminato. Si segnala comunque che, per maggior chiarezza, la Consultazione propone di:

  • sancire l’inapplicabilità della disciplina nazionale alle offerte escluse dal campo di applicazione del Regolamento Prospetto, e
  • ribadire l’esenzione dall’obbligo di pubblicare un prospetto per le offerte di titoli il cui controvalore sia inferiore alla soglia individuata dalla Consob con regolamento (i.e. Euro 8.000.000).

Infine viene proposta l’abrogazione dell’articolo 117-bis del TUFdisponendo così, in conformità a quanto previsto dall’articolo 1, paragrafo 5, lett. f), del Regolamento Prospetto, l’esenzione dall’obbligo di pubblicazione del prospetto di ammissione alla negoziazione per i titoli offerti in occasione di operazioni di fusione o scissione, a condizione che sia reso disponibile al pubblico un documento contenente informazioni che descrivono l’operazione e il suo impatto sull’emittente.

Sanzioni amministrative

Al fine di semplificare il quadro normativo, si propone l’introduzione in un unico articolo, il 191 del TUF, del sistema sanzionatorio amministrativo previsto in materia di offerte al pubblico di prodotti finanziari, riflettendo le modifiche introdotte dal Regolamento Prospetto.

Inoltre, nello stesso articolo, si propone di prevedere sia le sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni che disciplinano l’offerta al pubblico e l’ammissione alla negoziazione di titoli (regime derivante dal Regolamento Prospetto) sia le sanzioni amministrative relative alla violazione delle disposizioni in materia di offerta al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli (regime non armonizzato).

Disposizioni comuni

Il Regolamento Prospetto all’articolo 41 prevede l’obbligo per le Autorità nazionali competenti di prescrivere l’elaborazione e l’implementazione di sistemi di whistleblowing interno ed esterno da parte dei datori di lavoro che svolgono attività regolamentate ai fini della prestazione di servizi finanziari. Questo istituto risulta già disciplinato dall’articolo 4-undecies del TUF,che si propone di integrare con il riferimento alle violazioni del Regolamento Prospetto.

Si propone inoltre di aggiungere un ulteriore periodo che richiami l’applicazione di quanto previsto nell’articolo 6, commi 2-ter e 2-quater, del D.lgs. n. 231/2001, al fine di specificare le tutele applicabili ai soggetti che effettuano le segnalazioni interne. Ciòconsentirebbe di adeguare le disposizioni del TUF in tema di whistleblowing interno a quanto recentemente previsto dal legislatore in materia di responsabilità amministrativa da reato degli enti.

Infine, si propone di apportare all’articolo 4-duodecies del TUF, dettato in materia di whistleblowing esterno, le opportune modifiche di coordinamento con l’articolo 41 del Regolamento Prospetto. In particolare, si propone di prevedere l’applicazione di specifiche procedure in caso di segnalazioni all’Autorità, da chiunque effettuate, anche di violazioni del Regolamento Prospetto e di richiamare l’applicazione di quanto previsto dall’articolo 4-undecies, comma 3, del TUF. Ciò determinerebbe un significativo incremento, dal punto di vista sostanziale, delle tutele riconosciute dall’ordinamento al whistleblower che abbia segnalato la violazione di una o più disposizioni del TUF.


[1] Si veda l’articolo 9, paragrafo 3, della LDE 2018.

[2] Sul punto si veda anche il considerando 26 del Regolamento Prospetto.

[3] Sul punto si veda la “Relazione Illustrativa degli Esiti della Consultazione, delle conseguenze sulla regolamentazione, sull’attività delle imprese e degli operatori e sugli interessi degli investitori e dei risparmiatori” della Consob del 30 luglio 2019.

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