Il Parlamento dell’Unione europea ha raggiunto un accordo sulla proposta di Regolamento sui mercati digitali (DMA) che proibisce alcune pratiche utilizzate dalle grandi piattaforme che agiscono come gatekeeper e permette alla Commissione di realizzare indagini di mercato e di sanzionare i comportamenti non conformi.
La proposta di Regolamento si applicherà alle principali imprese che forniscono i cosiddetti “servizi di piattaforma di base”, considerate più inclini a ricorrere a pratiche commerciali scorrette.
Tra questi troviamo servizi di intermediazione online, social network, motori di ricerca, sistemi operativi, servizi di pubblicità online, di cloud computing e per la condivisione di video. Tutti servizi che, sulla base di criteri predefiniti, possono essere definiti come gatekeeper.
I deputati hanno inoltre incluso, rispetto alla proposta originale, i browser, gli assistenti virtuali e le smart TV nell’ambito di applicazione della DMA.
In particolare, il testo approvato dal Parlamento europeo:
- aumenta le soglie quantitative, per cui una società rientrerebbe nell’ambito di applicazione del DMA se: ha fino a 8 miliardi di euro di fatturato annuo nello Spazio economico europeo (SEE) e una capitalizzazione di mercato di 80 miliardi di euro; se fornisce un servizio di piattaforma di base in almeno tre paesi dell’UE e con almeno 45 milioni di utenti finali al mese e oltre 10000 utenti commerciali;
- include requisiti supplementari sull’uso dei dati per la pubblicità mirata o micromirata e sull’interoperabilità dei servizi, ad esempio servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero e servizi di social network;
- offre agli utenti la possibilità di disinstallare le applicazioni software preinstallate da un servizio della piattaforma principale, come le app, in qualsiasi momento;
- prevede restrizioni alle “acquisizioni killer”. In caso di inosservanza sistematica, la Commissione potrebbe limitare la possibilità dei gatekeeper di effettuare acquisizioni in settori relativi alla DMA al fine di porre rimedio o prevenire ulteriori danni al mercato interno. I gatekeeper dovranno anche informare la Commissione di qualsiasi prevista concentrazione;
- chiarisce il ruolo delle autorità nazionali garanti della concorrenza, pur mantenendo l’applicazione del DMA nelle mani della Commissione;
- afferma che il DMA dovrebbe assicurare che gli informatori (whistleblower) possano segnalare alle autorità competenti violazioni effettive o potenziali, e garantire loro protezione da ritorsioni;
- stabilisce che, se un gatekeeper non rispetta le norme, la Commissione può infliggere ammende “non inferiori al 4% e non superiori al 20%” del suo fatturato mondiale totale dell’esercizio precedente.