Pubblicata in Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea la comunicazione della Commissione UE C/2024/6691, sull‘interpretazione e attuazione di alcune disposizioni giuridiche dell’atto delegato relativo all’informativa, a norma dell’art. 8 del Regolamento sulla tassonomia dell’UE per quanto riguarda la comunicazione di attività economiche e attivi ammissibili e allineati alla tassonomia.
Il Regolamento (UE) 2020/852, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili (Regolamento sulla tassonomia) ha creato un sistema unificato di classificazione a livello dell’UE delle attività economiche ecosostenibili (denominate “attività allineate alla tassonomia”) e ha imposto obblighi di trasparenza a determinate imprese non finanziarie e finanziarie in relazione a tali attività.
Nel luglio 2021 la Commissione ha adottato un atto delegato (Regolamento delegato 2021/2178) che precisa gli obblighi di informativa delle imprese ai sensi dell’art. 8 del Regolamento sulla tassonomia, per quanto concerne le loro attività ammissibili e allineate alla tassonomia (atto delegato “Informativa”).
La Commissione UE ha già pubblicato quattro serie di orientamenti sul contenuto dell’atto delegato “Informativa” e ha altresì adottato una comunicazione relativa all’interpretazione giuridica e all’attuazione delle disposizioni riguardanti i criteri di vaglio tecnico per le attività economiche allineate alla tassonomia fissati nell’atto delegato “Clima”.
Dal 01 gennaio 2023, le imprese non finanziarie hanno iniziato a comunicare i loro indicatori fondamentali di prestazione (KPI) inerenti alla tassonomia.
L’atto delegato “Informativa” impone alle imprese finanziarie di utilizzare i KPI comunicati dalle loro controparti quando calcolano i propri, compreso il coefficiente di attivi verdi (GAR); inoltre il regolamento relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR) obbliga i partecipanti ai mercati finanziari di utilizzare i KPI comunicati dalle imprese beneficiano di investimenti per valutare il livello di prestazione ambientale dei prodotti finanziari.
Le imprese finanziarie hanno iniziato a comunicare i loro KPI a partire dal 01 gennaio 2024; poiché il calcolo dei KPI delle imprese finanziarie, compreso il GAR, dipende dal flusso di informazioni e dati provenienti dalle controparti finanziarie e non finanziarie che esse finanziano, la Commissione prevede che la solidità e l’accuratezza di tali KPI miglioreranno a mano a mano che le imprese interessate adottano la tassonomia dell’UE e il flusso di dati dalle imprese non finanziarie verso quelle finanziarie aumenta.
Le comunicazioni della Commissione e i documenti dei servizi della Commissione precedenti erano incentrati principalmente sulle imprese non finanziarie, mentre la comunicazione odierna è volta a fornire ulteriori orientamenti interpretativi e attuativi alle imprese finanziarie, sotto forma di risposte alle domande frequenti sulla comunicazione dei KPI, a norma dell’atto delegato “Informativa”.
Con la presente comunicazione la Commissione intende quindi aiutare i portatori di interessi a ottemperare agli obblighi di legge in modo efficace sotto il profilo dei costi e garantire l’utilizzabilità e la comparabilità delle informazioni comunicate, così da potenziare la finanza sostenibile.
Le risposte alle 71 domande frequenti contenute nella presente comunicazione chiariscono quanto già previsto dalla legislazione vigente, senza estendere i diritti e gli obblighi che ne derivano né introdurre requisiti aggiuntivi per gli operatori e le autorità competenti: mirano unicamente ad assistere le imprese finanziarie nell’attuazione delle norme giuridiche pertinenti.
La Commissione precisa che solo la Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a fornire un’interpretazione autoritativa del diritto dell’Unione.