Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 9 dicembre 2021, il Regolamento delegato (UE) 2021/2139 che integra il Regolamento (UE) 2020/852 (Regolamento sulla tassonomia) che fissa i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all’adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale.
I criteri di vaglio tecnico tengono conto della natura e delle dimensioni dell’attività economica e del settore cui si riferiscono, in particolare se si tratta di un’attività economica di transizione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, o di un’attività abilitante ai sensi dell’articolo 16 del medesimo regolamento.
Per soddisfare i requisiti di cui all’articolo 19 del regolamento (UE) 2020/852 in modo efficace ed equilibrato, i criteri di vaglio tecnico adottano la forma di un valore limite o una prescrizione minima di tipo quantitativo, di un miglioramento relativo, di un insieme di prescrizioni qualitative riguardanti le prestazioni, di prescrizioni basate su processi o pratiche o di una descrizione precisa della natura dell’attività economica laddove questa possa contribuire in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici proprio in virtù della sua natura.
Il presente Regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022.