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Regolarizzazione delle rimanenze di magazzino: studio CNDCEC

23 Settembre 2024
Di cosa si parla in questo articolo

Il CNDCEC (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili), congiuntamente alla FNC (Fondazione Nazionale Commercialisti) ha pubblicato il 20 settembre 2024 un documento di ricerca sulla regolarizzazione delle rimanenze di magazzino.

La legge di bilancio 2024, in particolare i commi da 78 a 85 dell’art. 1 L. 213/2023, ha introdotto infatti la possibilità per le imprese di adeguare il valore delle rimanenze iniziali al loro valore effettivo al 30 settembre 2023.

In sintesi, nel documento vengono approfonditi i seguenti profili:

  • ambito soggettivo: la disciplina riguarda gli esercenti attività d’impresa che non adottano i principi contabili internazionali; sono inclusi, quindi, le società di capitali, le imprese individuali, e le società di persone in contabilità ordinaria; anche le imprese in contabilità semplificata possono essere soggette alla normativa, sebbene la determinazione del reddito sia basata sul principio di cassa
  • ambito oggettivo: la disciplina si applica alle rimanenze iniziali di beni alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, includendo materie prime, semilavorati, e beni mobili; sono esclusi i servizi in corso di esecuzione e le opere ultrannuali
  • modalità di regolarizzazione: le imprese possono regolarizzare eliminando quantità o valori superiori rispetto a quelli effettivi, oppure iscrivendo rimanenze omesse; in caso di magazzino sottostimato, non è permessa una rivalutazione, ma solo l’iscrizione di beni omessi
  • imposte dovute: in caso di eliminazione di rimanenze, è prevista l’applicazione dell’IVA e di un’imposta sostitutiva del 18% sulle differenze tra valore dichiarato e quello effettivo; l’imposta sostitutiva si applica anche per l’incremento delle rimanenze, senza l’IVA
  • effetti della regolarizzazione: i valori rettificati non possono essere utilizzati ai fini dell’accertamento per i periodi precedenti al 30 settembre 2023, e l’operazione non comporta l’applicazione di sanzioni tributarie; ci sono dubbi sulla rilevanza penale che potrebbero essere risolti con ulteriori chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
  • compilazione della dichiarazione dei redditi: l’adeguamento va indicato nella sezione specifica del quadro RQ dei modelli Redditi 2024; anche nel modello ISA deve essere segnalato per evitare anomalie sui dati delle rimanenze
  • profili contabili: la correzione viene trattata come un errore contabile, rettificato nel bilancio del 2023; se l’errore è rilevante, l’adeguamento interessa il patrimonio netto, mentre se non rilevante, incide sul conto economico.
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