Il presente contributo è frutto esclusivo delle opinioni personali dell’autore, che non impegnano in nessun modo l’Istituto di appartenenza.
Nella finalizzazione di una offerta pubblica di acquisto su quote di fondi di investimento, sussiste un conflitto di interessi nel caso in cui un ruolo determinante nell’ambito dei processi decisionali (e di responsabilità) della SGR venga assunto da una struttura della società controllante (parte direttamente interessata all’OPA). Assume rilevanza il profilo comportamentale, rinvenibile nella «sistematica intromissione» nella gestione delle fasi delle OPA che avrebbero dovuto essere gestite dalla SGR in modo indipendente.
La correttezza costituisce canone di comportamento che i vari soggetti interessati devono seguire in ogni attività riguardante le offerte, ove si tenga conto della ratio della disciplina, ovvero dell’esigenza di protezione degli investitori.
Con la sentenza in analisi, la Corte di Cassazione (Presidente: Bucciante, Relatore: Abete) analizza i profili di correttezza comportamentale relativi alla promozione di una OPA su quote di fondi comuni di investimento immobiliare gestiti da una SGR facente parte del gruppo del soggetto destinato a promuovere l’OPA.
Nel caso in questione, nei documenti di offerta veniva contestata, inter alia, la mancanza dell’informazione (… doverosa) “che la realizzazione delle offerte rappresentava la prima fase di un preciso progetto con finalità essenzialmente finanziarie, che avrebbe portato le società interessate alla realizzazione di plusvalenze tramite il conferimento delle quote in un veicolo destinato alla quotazione”.
Si sottolinea pertanto l’importanza del ruolo informativo assunto dal documento di offerta e la centralità degli obblighi di correttezza: la Suprema Corte conferma infatti l’orientamento in merito secondo cui la correttezza costituisce canone di comportamento che i vari soggetti interessati devono seguire in ogni attività riguardante le offerte, ove si tenga conto della ratio della disciplina, ovvero dell’ “esigenza di protezione degli investitori”.
Nel caso di cui si discute, l’OPA era riconducibile alla società capogruppo (per il tramite di un veicolo appositamente creato), la quale avrebbe ingerito nei processi decisionali della SGR che gestiva i fondi comuni di investimento (anch’essa facente parte dello stesso gruppo di società). In sostanza, la Suprema Corte conferma la decisione della Corte di Appello, che ha ancorato il dictum «al c.d. profilo comportamentale» ovvero alla «sistematica intromissione» della struttura di Advisory & Acquisition della controllante nella gestione delle fasi delle OPA che avrebbero dovuto essere gestite dalla SGR in modo indipendente. Si confermano pertanto le violazioni attribuite agli esponenti aziendali (ma non ai soggetti che non sono titolari delle condizioni soggettive specificate nell’art. 35, co. 1, lett. b) del Regolamento Emittenti; ciò in ossequio ai principi di tassatività e determinatezza dell’illecito amministrativo) ed alle società coinvolte nell’operazione in via solidale.