Il 20 maggio il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno approvato nuove e più stringenti regole in materia di antiriciclaggio al fine di prevenire l’evasione fiscale e il finanziamento al terrorismo, in particolare modificando la “Terza Direttiva Antiriciclaggio” (Direttiva 2005/60/CE).
Elemento centrale della nuova regolazione, contenuta in una Direttiva, è l’introduzione dell’obbligo per gli Stati Membri di istituire registri centrali dove dovranno essere iscritti i nominativi dei titolari effettivi delle partecipazioni in società e altre entità (cosiddetti “ultimate beneficial owners”). I registri saranno accessibili da parte delle autorità, di taluni “enti obbligati” (ad esempio gli istituti di credito in relazione ai propri doveri di verifica della clientela) e dei privati titolari di un “interesse legittimo”. Fra tali soggetti figurano, a titolo esemplificativo, i cronisti. Tale previsione – non contenuta nella Proposta di Direttiva pubblicata dalla Commissione Europea il 5 febbraio 2013 – è stata introdotta durante le negoziazioni fra il Parlamento Europeo e il Consiglio.
Saranno previste specifiche regole per i soggetti ad alto rischio di corruzione a causa del proprio ruolo, fra cui: capi di stato e di governo, giudici delle giurisdizioni superiori, membri del parlamento e loro familiari. Le informazioni riguardanti i trust saranno invece accessibili esclusivamente da parte delle autorità e dei “enti obbligati”.
Il testo approvato impone specifici obblighi di segnalazione in capo a banche, revisori, avvocati, agenti immobiliari e sale da gioco in merito a operazioni sospette dei propri clienti.
La proposta di Direttiva presentata dalla Commissione introduce, fra l’altro, norme mirate a:
- ampliare l’ambito di applicazione della Terza Direttiva Antiriciclaggio, abbassando le soglie quantitative di rilevanza dei pagamenti in contanti attualmente pari a Euro 15.000;
- rafforzare e semplificare l’adeguata verifica della clientela: gli “enti obbligati” saranno tenuti ad adottare misure rafforzate in presenza di rischi maggiori e potranno adottare misure semplificate laddove sia dimostrata la presenza di rischi minori;
- facilitare l’operato delle Financial Intelligence Units nazionali, in particolare rafforzando lo scambio di informazioni e la collaborazione fra le autorità degli Stati Membri; e
- eliminare le disposizioni relative alla cosiddetta “equivalenza positiva”, poiché il regime dell’obbligo di adeguata verifica della clientela si basa in misura sempre maggiore sul rischio e l’uso delle esenzioni sulla base di fattori meramente geografici.
Sono state inoltre approvate nuove norme in materia di tracciabilità dei pagamenti, mirate in particolare a rendere più semplice la tracciabilità dei trasferimenti di danaro all’interno e dall’Unione Europea.
Gli Stati Membri avranno due anni per recepire la Direttiva nei propri ordinamenti, a decorrere dallo scadere del ventesimo giorno successivo alla pubblicazione della stessa nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. La Commissione pubblicherà inoltre nei prossimi mesi una guida all’implementazione della nuova normativa.