Il 30 luglio 2015 l’IOSCO ha pubblicato la propria relazione con riguardo al processo di attuazione delle tempistiche con cui sono fornite informazioni agli investitori ai sensi dei principi 16 e 26 degli obiettivi e principi di cui al regolamento titoli IOSCO.
La relazione illustra i risultati con riguardo alla tempestività e alla frequenza con cui emittenti ed organismi di investimento collettivo del risparmio forniscono informazioni al mercato ai sensi dei principi 16 e 26 degli obiettivi e principi di cui al regolamento titoli IOSCO. Una divulgazione tempestiva e frequente di materiale informativo relativo alle decisioni di investimento è fondamentale per la tutela degli investitori e per la promozione di un sistema di mercati che sia equo, efficiente e trasparente.
L’obiettivo della relazione è quello di descrivere il volano di approcci regolamentari applicati dalle giurisdizioni coinvolte nell’attuazione:
- del principio 16 IOSCO relativo agli emittenti. Il principio stabilisce l’opportunità di una divulgazione dei risultati finanziari, dei rischi e di ogni altra informazione rilevante per le decisioni degli investitori che sia completa, accurata e tempestiva;
- del principio 26 IOSCO relativo agli OICR. Il principio stabilisce che la regolamentazione dovrebbe ricomprendere un regime di comunicazione idoneo a permettere una valutazione per l’investitore particolare della conformità dello stesso all’OICR, oltre che il valore dell’interesse dell’investitore nell’ [schema di] investimento.
Per quel che concerne l’informativa ai sensi del principio 16, la relazione segnala l’esistenza di differenze relative al “se” ed al “quando” la divulgazione di informazioni sia da considerarsi necessaria. I requisiti variano a seconda del tipo di emittente e del tipo di informazioni.
Per quel che concerne l’informativa ai sensi del principio 26, la relazione illustra come obblighi su una tempestiva informazione in tema di valore, profilo di rischio e costi siano presenti in ognuna delle giurisdizioni interessate. Ciò è dovuto principalmente agli aggiornamenti dei prospetti o degli altri documenti di offerta. Le informazioni vengono fornite non appena si verifichino cambiamenti significativi, in grado di influire sulla valutazione di un OICR o che possano influenzare la decisione di un investitore di sottoscrivere ovvero riscattare quote o azioni dell’OICR.
Trentasette giurisdizioni sono state interessate dalla relazione IOSCO. La Relazione è stata condotta da un apposito Team (Review Team) coordinato dalla Consob e ricomprendente membri di AMF Francia, SEBI India, FSA Giappone, FCA Regno Unito, SEC Stati Uniti ed il Segretariato Generale IOSCO.