1. Premessa
In data 1 marzo 2019, la Commissione europea ha posto in pubblica consultazione le Guidelines on the standardised presentation of the remuneration report (“Guidelines”; cfr. contenuti correlati) in conformità a quanto disposto dalla Direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 (“SHRD 2”), che modifica la direttiva 2007/36/CE (“SHRD”), introducendo nuove misure volte a incoraggiare ulteriormente l’impegno a lungo termine degli azionisti. La consultazione è aperta sino al 21 marzo 2019.
Come riportato nelle Guidelines, lo scopo è essenzialmente quello di fornire, su base non obbligatoria, un ausilio alle società quotate (aventi sede legale nell’UE) per la divulgazione di informazioni – chiare, comprensibili, complete e comparabili – sulla remunerazione degli amministratori. Le Guidelines potranno, inoltre, costituire una best practice anche per le altre società che non rientrano nel campo di applicazione della SHRD 2, ma che sono tenute alla divulgazione di tali informazioni.
L’obiettivo è l’armonizzazione delle informazioni in materia di remunerazione, stante le diverse prassi affermatesi negli Stati membri che evidenziano un livello non uniforme di trasparenza e tutela degli interessi di azionisti e investitori; e ciò vale, in particolare, nel caso di investimenti transfrontalieri, in cui è opportuno evitare un approccio “one-size-fits-all”.In tale prospettiva, come sottolineato dalla Commissione, le rilevanti divergenze tra le normative degli Stati membri in materia producono l’effetto di rendere più difficile il monitoraggio e gli investimenti da parte di azionisti esteri (in particolare, investitori istituzionali).
Di estremo interesse è la previsione, nella SHRD 2 e nelle Guidelines, in base alla quale i soci esprimeranno un voto consultivo sulla relazione sulla remunerazione (c.d. say-on-pay) [1], che mira ad allineare le proposte del management in materia al migliore interesse sociale. In altre parole, il say-on-pay rappresenta uno strumento di monitoraggio in capo agli azionisti per far sì che i compensi degli amministratori siano coerenti, in un’ottica di sostenibilità per l’impresa [2].
Come evidenziato nella SHRD 2 è importante che la politica di remunerazione delle società sia determinata in modo appropriato e che gli azionisti abbiano la facoltà di esprimere i loro pareri circa la politica di remunerazione (Considerando 28), tenuto conto che quest’ultima dovrebbe contribuire alla strategia aziendale, agli interessi di lungo termine e alla sostenibilità della società e non dipendere – in tutto o in parte – da obiettivi di breve termine. I risultati degli amministratori dovrebbero, infatti, essere valutati utilizzando criteri sia finanziari sia non finanziari, inclusi, ove del caso, fattori ambientali, sociali e di governo (Considerando 29) [3].
In proposito, si noti come uno dei leitmotiv della SHRD 2 – rappresentato dall’interesse alla corporate social responsibility – ricorra anche in materia di remunerazione. Difatti, i fattori ESG (Environmental, Social, Governance) sembrerebbero rappresentare uno strumento di valutazione importante anche ai fini della remunerazione degli amministratori. Tale approccio conferma che l’interesse sociale della grande impresa quotata è, oramai, sempre più istituzionalizzato e attento ai fattori della corporate social responsibility, che si affianca ai classici strumenti di analisi degli investimenti, quali il modello e il settore di business, la profittabilità e il prezzo.
2. Struttura della relazione sulla remunerazione proposta dalla Commissione
Nelle Guidelines la Commissione propone di articolare la relazione sulla remunerazione in diverse sezioni, sia in forma descrittiva che in forma tabellare, nel rispetto del set informativo richiesto ai sensi dell’art. 9-ter della SHRD 2.
In primo luogo, la relazione sulla remunerazione dovrebbe contenere un’introduzione, in cui venga fornita una panoramica generale dell’ultimo esercizio, con informazioni relative all’andamento della società, nonché ai principali eventi accaduti nel corso di tale esercizio. La Commissione sottolinea come le società dovranno sintetizzare gli elementi chiave relativi alla remunerazione, quali a titolo esemplificativo, eventuali eventi nell’ambiente aziendale della società che incidono sulla remunerazione degli amministratori e le principali modifiche nella composizione degli amministratori e nella politica di remunerazione o nella sua applicazione, confrontando tali dati con quelli relativi all’esercizio precedente.
Le società potranno, inoltre, inserire ulteriori e più dettagliate informazioni sui fatti maggiormente significativi e sugli sviluppi nel contesto economico e finanziario, nonché le principali decisioni che potrebbero aver influito sulla remunerazione nell’esercizio di riferimento. Nella misura applicabile, le società possono fornire dettagli sull’esercizio del voto ovvero sulle opinioni degli azionisti sulla relazione sulla remunerazione nel più recente esercizio.
Un’altra sezione della relazione sulla remunerazione deve contenere l’indicazione della remunerazione complessiva prevista per ciascun amministratore, con apposita ripartizione per componente (fissa e variabile) e comprensiva di qualsiasi altra remunerazione derivante da attività poste in essere per società appartenenti al medesimo gruppo dell’emittente. In particolare, con riferimento alla ripartizione per componente, si noti che la Commissione precisa che negli appositi schemi debba essere indicato, inter alia, (i) la componente fissa (i.e., il c.d. “base salary”, le spese pagate o dovute all’amministratore per la partecipazione alle riunioni consiliari e/o dei diversi organi sociali, i fringe benefits); (ii) la componente variabile (i.e., il bonus annuale in qualsiasi forma dovuto per il raggiungimento di determinati obiettivi, il valore monetario totale di qualsiasi componente variabile della remunerazione); (iii) la remunerazione totale; nonché (iv) la proporzione tra remunerazione fissa e remunerazione variabile. Nella sezione in esame, le società dovrebbero fornire informazioni sugli ex amministratori, nella misura in cui la remunerazione è stata assegnata o dovuta durante l’esercizio di riferimento.
La terza sezione della relazione dovrebbe indicare i dettagli della remunerazione basata su azioni, con specifica informativa in merito al numero di azioni e opzioni su azioni concesse o offerte agli amministratori, phantom stock-option e warrant assegnati, con l’indicazione delle principali condizioni per l’esercizio di tali opzioni. Tali informazioni sono rilevanti per valutare (i) se tali premi siano legati all’andamento finanziario a lungo termine della società, (ii) come sia stata impostata e assegnata la remunerazione basata su azioni e in che modo rispetta la politica di remunerazione pubblicata. Dovranno essere altresì fornite le informazioni sugli amministratori cessati nella misura in cui gli eventi relativi alla loro remunerazione basata su azioni hanno avuto luogo durante l’esercizio di riferimento. La Commissione raccomanda – per ragioni di armonizzazione – che venga utilizzato un metodo comune per determinare il valore della remunerazione basata su azioni quale, a titolo esemplificativo, il valore di mercato delle azioni al momento della loro assegnazione e al momento del vesting.
Nella quarta sezione della relazione, le società dovrebbero indicare gli eventuali reclami per la restituzione della remunerazione variabile presentati agli amministratori. Come previsto nella SHRD 2, infatti, le società sono tenute a fornire informazioni sul ricorso alla possibilità di esigere la restituzione della remunerazione variabile, che potrebbe assumere la forma di malus o di clawback. Nel caso in cui la remunerazione variabile sia stata restituita, dovranno essere fornite nella relazione le informazioni sull’amministratore soggetto al reclamo, sull’importo recuperato e sull’anno di riferimento.
Nella quinta sezione della relazione è richiesto di indicare la compliance della remunerazione alla politica di remunerazione e l’applicazione dei criteri di performance. In proposito – richiamando quanto previsto dall’articolo 9-ter, paragrafo 1, lettera a), della SHRD 2, ai sensi del quale la relazione sulla remunerazione deve contenere la spiegazione delle modalità secondo cui la remunerazione complessiva è conforme alla politica di remunerazione adottata, inclusa la modalità in cui contribuisce ai risultati a lungo termine della società e informazioni sul modo in cui sono stati applicati i criteri basati sui risultati – la Commissione sottolinea che fornire tali informazioni sia in forma numerica che in narrativa contribuirebbe a spiegare meglio come la remunerazione per l’esercizio di riferimento sia conforme alla politica di remunerazione adottata e alla performance a lungo termine della società. In proposito, si raccomanda di illustrare in che modo la remunerazione durante l’esercizio di riferimento abbia rispettato la politica di remunerazione e contribuito agli interessi a lungo termine e alla sostenibilità della società.
Ulteriore sezione della relazione dovrebbe avere ad oggetto le informazioni sulle deroghe e deviazioni dalla politica di remunerazione e informazioni comparative, con l’obiettivo di fornire informazioni dettagliate su tale deviazione o deroga, tra cui, in conformità a quanto previsto nella SHRD 2: (i) un’indicazione degli elementi specifici deviati o derogati; (ii) una spiegazione della natura delle circostanze eccezionali che giustifichino la deroga o la deviazione in un’ottica di interesse a lungo termine e di sostenibilità della società nel suo insieme o per assicurarne la redditività; e (iii) informazioni sulla procedura seguita.
L’ultima sezione della relazione è dedicata alle informazioni sul voto degli azionisti. In particolare, in base a quanto previsto nell’articolo 9-ter, paragrafo 4, della SHRD 2, gli Stati membri sono tenuti ad assicurare che l’assemblea generale abbia il diritto di esprimere un voto, di natura consultiva, sulla relazione sulla remunerazione dell’ultimo esercizio interessato. La società spiega nella relazione successiva come ha tenuto conto del voto dell’assemblea generale. La Commissione suggerisce, per le piccole e medie imprese, che gli Stati membri,in alternativa al voto, possono prevedere che la relazione sulla remunerazione dell’ultimo esercizio interessato sia sottoposta a discussione in occasione dell’assemblea generale annuale come punto separato all’ordine del giorno. La società spiega nella successiva relazione sulla remunerazione come ha tenuto conto della discussione nell’assemblea generale.
Si rammenta, da ultimo, che le Guidelines dispongono un regime transitorio, in base al quale – nel primo anno di applicazione e salvo che sia diversamente disposto dalla normativa nazionale – qualora le società non avessero a disposizione le informazioni da inserire nella relazione sulla remunerazione con riguardo all’esercizio precedente, potranno fornire tali informazioni sulla base di stime ovvero ometterle.
[1] Si noti come in Italia è già ad oggi previsto l’obbligo per gli emittenti di predisporre e pubblicare annualmente una relazione sulla remunerazione che, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6 del TUF, è soggetta al voto consultivo dell’assemblea ordinaria per quanto concerne la sezione della Relazione che illustra la politica adottata dal consiglio con riferimento almeno all’esercizio successivo, ivi incluse le procedure utilizzate per l’adozione e l’attuazione di tale politica.
[2] Si precisa, infatti, che un’analisi della prassi societaria europea (e statunitense) in tema di politica di remunerazione, dimostra come gli eccessivi compensi (nonché la previsione di trattamenti eccessivamente favorevoli in caso di cessazione o interruzione del rapporto di amministrazione e le forme di incentivazione variabile ad es. azioni, stock options, etc.) attribuiti agli amministratori comportano rilevanti pericoli per le società, in quanto rappresenterebbero tecniche retributive che, in assenza di efficaci controlli interni (alla società) o di mercato, potrebbero indurre i beneficiari ad assumere rischi eccessivi, consentendo invece agli amministratori di conseguire una elevata redditività delle azioni nel breve periodo, a discapito di una stabilità economico-finanziaria dell’impresa in un’ottica di lungo periodo. Sul punto, si veda L.A. Bebchuk e J.M. Fried, Pay without Performances: the Unfulfilled Promise of Executive Compensation. The unfulfilled promise of executive compensation, Cambridge MA-London, Harvard University Press, 2004; D.U. Santosuosso, Pagare senza risultati. La remunerazione dei manager: una promessa mancata, Giappichelli, Torino, 2010; M. Campobasso, I compensi degli amministratori di società quotate: l’esperienza italiana, in Riv. soc., 2011, 702 e ss.; D.U. Santosuosso, La remunerazione degli amministratori: nuove norme per “sanare” le cattive prassi, in Riv. dir. soc., 2010, 341 e ss.
[3] La SHRD 2 si pone in linea di continuità e in coerenza con quanto previsto dalla normativa applicabile agli istituti creditizi nella Circolare di Banca di Italia n. 285 (in recepimento alla Direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013 – c.d. CRD IV), il cui obiettivo è quello di “pervenire – nell’interesse di tutti gli stakeholder – a sistemi di remunerazione, in linea con i valori, le strategie e gli obiettivi aziendali di lungo periodo, collegati con i risultati aziendali, opportunamente corretti per tener conto di tutti i rischi, coerenti con i livelli di capitale e di liquidità necessari a fronteggiare le attività intraprese e, in ogni caso, tali da evitare incentivi distorti che possano indurre a violazioni normative o ad un’eccessiva assunzione di rischi per la banca e il sistema finanziario nel suo complesso” (Circolare n. 285, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 2, Sezione I).