Con il provvedimento in esame, la Corte di Cassazione, in conformità con un consolidato orientamento giurisprudenziale (v. ex multis, Cass. Civ. 27085/2011 rinvenibile su italgiure.giustizia.it) afferma che in tema di “concordato preventivo con cessione di beni, nel caso in cui il medesimo soggetto ricopra il doppio incarico, prima di commissario giudiziale del concordato e poi di liquidatore, il relativo compenso non può prescindere dal distinto ruolo assunto e dal conseguente espletamento di ulteriore e diversa attività, che merita, quindi separata ed autonoma remunerazione”.
Difatti, la coincidenza soggettiva non incide sulla sfera delle (diverse) funzioni di commissario e liquidatore, che restano distinte e non assimilabili.
D’altra parte, la Corte – anche se riafferma il richiamato principio – non si esime dal criticare l’attribuzione al medesimo soggetto delle due funzioni di commissario e liquidatore, in quanto “la nomina a liquidatore della persona già in carica come commissario giudiziale collide con il requisito […] che il liquidatore sia immune da conflitto di interessi, anche potenziale, ipotesi, invece, configurabile laddove nella sua persona si cumulino la funzione gestoria con quella di sorveglianza dell’adempimento del concordato”.