Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 12 dicembre 2022, il Regolamento (UE) 2022/2419 della Banca centrale europea del 6 dicembre 2022 che modifica il regolamento (UE) 2021/378 sull’applicazione degli obblighi di riserve minime (BCE/2021/1).
In particolare, evidenzia la Banca Centrale europea, fino ad oggi le riserve obbligatorie minime sono state oggetto di remunerazione conformemente al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali della BCE.
In data 27 ottobre 2022, il Consiglio direttivo della BCE deliberava di fissare la remunerazione in oggetto conformemente al tasso di interesse sui depositi dell’Eurosistema («deposit facility rate, DFR») con lo scopo di allineare in modo maggiore la remunerazione delle riserve obbligatorie minime alle condizioni del mercato monetario.
Infatti, evidenzia la BCE, il DFR riflette in modo migliore il tasso al quale i fondi possono essere investiti in strumenti del mercato monetario, se non detenuti come riserve obbligatorie minime, e il tasso al quale le banche possono contrarre prestiti nel mercato monetario per soddisfare l’obbligo di riserve minime.
Lo scopo della variazione nella remunerazione delle riserve obbligatorie minime è quello di evitare un onere per il sistema bancario e di facilitare l’efficiente allocazione delle risorse.
Il Regolamento in oggetto definisce, inoltre, il trattamento remunerativo dei fondi inizialmente inclusi nelle riserve obbligatorie minime che, successivamente, si ritiene soddisfino le condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2021/378 della BCE (BCE/2021/1).
Il regolamento si applica a partire dal 21 dicembre 2022.