Pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la Decisione (UE) 2025/451 della BCE del 21 febbraio 2025 che modifica la Decisione (UE) 2024/461 sulla segnalazione da parte delle autorità nazionali competenti alla BCE di informazioni in materia di remunerazione, divario retributivo di genere, rapporti più elevati approvati e soggetti a remunerazione elevata, ai fini di analisi comparativa.
La decisione della Banca centrale europea stabilisce i requisiti relativi alla trasmissione alla BCE di informazioni segnalate alle autorità nazionali competenti (ANC) dai soggetti vigilati ai fini dell’analisi comparativa di tendenze e prassi di remunerazione, divario retributivo di genere, rapporti più elevati approvati e soggetti a remunerazione elevata.
A norma dell’art. 91, par. 11, della Direttiva 2013/36/UE, le autorità competenti sono tenute a raccogliere le informazioni comunicate ai sensi dell’art. 435, par. 2, lett. c), del Regolamento (UE) n. 575/2013 e le utilizzano per confrontare le pratiche relative alla diversità.
Le autorità competenti sono tenute a trasmettere tali informazioni all’EBA, che le utilizza per confrontare le pratiche relative alla diversità a livello di Unione.
Il 18 dicembre 2023, EBA ha adottato gli orientamenti sul raffronto delle pratiche relative alla diversità, tra cui le politiche in materia di diversità e il divario retributivo di genere, ai sensi della Direttiva 2013/36/UE e della Direttiva (UE) 2019/2034 (EBA/GL/2023/08)
Gli orientamenti, in particolare, definiscono la procedura con cui dovrebbe essere costituito un campione rappresentativo di enti e precisano, ai fini del raffronto armonizzato delle pratiche relative alla diversità a livello dell’organo di amministrazione, le informazioni da fornire alle autorità competenti e che queste ultime forniscono all’EBA, comprese le informazioni comunicate ai sensi dell’art. 435, par. 2, lett. c), del Regolamento (UE) n. 575/2013.
Gli orientamenti precisano inoltre, ai fini del raffronto armonizzato del divario retributivo di genere a livello dell’organo di amministrazione, le informazioni da fornire alle autorità competenti e che queste ultime forniscono all’EBA ai sensi dell’art. 75, par. 1, della Direttiva 2013/36/UE.
Alla luce dell’adozione degli orientamenti dell’EBA ABE/GL/2023/08, si è quindi ritenuto opportuno modificare la decisione (UE) 2024/461 per includere anche la raccolta di dati sulle pratiche relative alla diversità a livello dell’organo di amministrazione, tra cui le informazioni comunicate ai sensi dell’art. 435, par. 2, lett. c), del Regolamento (UE) n. 575/2013 e i dati sulle politiche in materia di diversità e sul divario retributivo di genere a livello dell’organo di amministrazione.