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Rendicontazione di sostenibilità consolidata di gruppo: studio CNDCEC

17 Settembre 2024
Di cosa si parla in questo articolo

Il CNDCEC ha pubblicato un documento di studio sulla rendicontazione di sostenibilità consolidata di gruppo, offendo una panoramica sul D. Lgs. n. 125/2024, che recepisce la Direttiva CSRD, estendendo i nuovi obblighi di rendicontazione di sostenibilità a livello consolidato per le società madri.

Il documento analizza gli aspetti e l’applicazione della Direttiva CSRD, per i gruppi societari di cui all’art. 4 del D. Lgs. n. 125/2024.

L’analisi ha evidenziato come le informazioni richieste per i gruppi societari siano sostanzialmente le stesse richieste per le singole imprese, di cui all’art. 3, estendendo i requisiti al livello consolidato, con particolare attenzione alle società madri: le modifiche lessicali riflettono questa estensione, senza introdurre nuove obbligazioni o modificare sostanzialmente i requisiti di contenuto.

L’art. 3 concerne la rendicontazione individuale di sostenibilità, stabilendo obblighi per le imprese, in particolare quelle di grandi dimensioni e le PMI, e specificando quali informazioni devono essere divulgate per comprendere l’impatto dell’azienda sulle questioni di sostenibilità e l’effetto di queste ultime sulla azienda stessa.

L’art. 4 è relativo alla rendicontazione consolidata di sostenibilità, ampliando i requisiti di rendicontazione a livello di gruppo per le società madri di grandi dimensioni, richiedendo una descrizione simile a quella dell’art. 3, ma applicata al contesto del gruppo nel suo complesso.

In altre parole, l’art. 4 si applica alle imprese che sono “società madri di un gruppo” introducendo il concetto di gruppo e di società madre, ampliando l’applicazione a un contesto consolidato: mentre l’art. 3 richiede informazioni dettagliate su diversi aspetti (modello aziendale, strategia, governance, rischi, ecc.) per la singola impresa, l’art. 4 prevede informazioni simili, ma con un’ottica di gruppo, richiedendo una rendicontazione delle attività e delle operazioni del gruppo nel suo complesso e in una prospettiva consolidata, obbligando a considerare l’intero gruppo di società e le sue dinamiche.

I punti salienti sono gli stessi delle società di medie e grandi dimensioni: l’art. 4 c. 1, infatti, prevede l’obbligo di rendicontazione per le società di grandi dimensioni che siano società madri di un gruppo; non vi sono differenze dimensionali fra gruppo e società singola,  ed i limiti definiti dall’art. 1 del decreto sono gli stessi.

La capogruppo, quindi, deve redigere una relazione consolidata, da includere in apposita sezione della Relazione sulla gestione consolidata, contenente “informazioni di carattere non finanziario”, necessarie per:

  • comprendere l’andamento, i risultati e la situazione del gruppo
  • l’impatto dell’attività del gruppo rispetto a tematiche ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione, attiva e passiva, che siano rilevanti, in relazione alle attività ed alle caratteristiche del gruppo.
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