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Rendicontazione indicatori comuni PNRR: le linee guida aggiornate RGS

15 Luglio 2024
Di cosa si parla in questo articolo

Con circolare n. 33 del 15 luglio 2024, la Ragioneria Generale dello Stato ha aggiornato le proprie Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Il Regolamento UE 2021/241 istitutivo del PNRR attribuisce agli Stati membri l’obbligo di riferire due volte l’anno nell’ambito del semestre europeo, anche in merito agli indicatori comuni (art. 27), dottati dalla Commissione Europea con il Regolamento delegato 2021/2106.

Sulla base di tali indicatori gli Stati Membri devono riferire sui progressi ottenuti dai PNRR, su dimensioni che accomunano i vari piani nazionali, e sono pertanto oggetto di rilevazione periodica per un monitoraggio d’insieme del dispositivo.

Gli Stati membri sono tenuti a trasmettere i dati due volte l’anno, entro il 31 agosto per il semestre gennaio-giugno ed entro il 28 febbraio dell’anno successivo per il semestre luglio-dicembre.

Le “Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza”, originariamente adottate con Circolare RGS n. 34/2022, forniscono istruzioni alle Amministrazioni circa la rendicontazione dei dati sugli indicatori comuni per il PNRR, indicando:

  • il ruolo dei soggetti coinvolti
  • il calendario per la rilevazione periodica
  • direttive metodologiche ai fini dell’omogeneo computo degli indicatori comuni a livello nazionale.

Rispetto alla precedente versione, l’aggiornamento delle Linee guida:

  1. include un nuovo approfondimento metodologico relativo all’indicatore comune 4 “Popolazione che beneficia di misure di protezione contro inondazioni, incendi boschivi e altri disastri naturali legati al clima”, predisposto con il contributo di ISPRA e delle Amministrazioni titolari delle misure interessate dall’indicatore
  2. illustra l’utilizzo di alcune nuove funzionalità del sistema di monitoraggio ReGiS e, in alcuni casi, chiarisce le modalità di alimentazione di campi già esistenti
  3. recepisce i chiarimenti più recenti emersi in seno all’Expert Group della Commissione europea.
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