Il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato alcune note ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate con Circolare del 19 febbraio 2015 n. 4/E in merito alla tassazione del contratto di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili (c.d. rent to buy) di cui all’art. 23 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con la legge 11 novembre 2014, n. 164.
La scelta di fondo operata dall’Agenzia delle entrate, evidenzia il Notariato, è stata quella di diversificare il trattamento fiscale da applicare al canone corrisposto dal conduttore in considerazione della funzione (godimento dell’immobile e acconto prezzo) per la quale dette somme sono corrisposte, cioè da un lato assimilando, ai fini fiscali, l’immediata concessione del godimento dell’immobile a fronte del pagamento dei canoni alla locazione, per cui alla quota di canone “imputata” al godimento dell’immobile trovano applicazione le disposizioni previste, sia ai fini delle imposte dirette che delle imposte indirette, per i contratti di locazione; da un altro lato, assimilando ai fini fiscali e fin da subito la quota di canone destinata ad essere imputata al corrispettivo del trasferimento – la quale ad avviso dell’Agenzia ha natura di anticipazione del suddetto corrispettivo – agli acconti sul prezzo della successiva vendita dell’immobile.
La nota del Notariato sintetizza le conclusioni cui perviene l’Agenzia con riferimento all’applicazione delle imposte indirette, mediante degli schemi riepilogativi corredati di note volte a sottolineare alcune conseguenze e criticità che derivano dalle suddette conclusioni.