Con Risposta n. 304 del 28 aprile 2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle agevolazioni di cui all’art. 7.1, c. 4-bis, legge 130/1999 (Legge sulle cartolarizzazioni), previste a favore delle Società veicolo d’appoggio (c.d. ReoCo) in caso di cessione di crediti deteriorati poste in essere da banche e intermediari finanziari iscritti ex art. 106 TUB con sede legale in Italia, con applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa.
In particolare, l’Agenzia si sofferma sull’applicabilità di tali disposizioni agevolative all’ipotesi in cui i crediti deteriorati, prima di essere oggetto di cartolarizzazione, siano stati ceduti, dalla banca o dall’intermediario finanziario generante gli stessi, ad intermediari non finanziari che, al fine di procederne allo smaltimento, abbiano optato per la loro cartolarizzazione.
Nell’escluderne l’applicabilità, l’Agenzia pone l’accento sul dato normativo, il quale prevede che la cessione di crediti deteriorati venga realizzata da banche ed intermediari finanziari autorizzati quale condizione per l’utilizzo delle disposizioni fiscali agevolative.
Del resto, conclude l’Agenzia, le norme agevolative sono di stretta interpretazione e, pertanto, l’ambito applicativo delle stesse non può essere esteso, in via interpretativa, a fattispecie non espressamente contemplate dalla norma.