Con Risposta n. 40 del 10 febbraio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull’applicazione della agevolazione di cui all’articolo 35, comma 10-ter.1 del DL 223/2006, alle Reoco (Real Estate Owned Company) bancarie.
Tale norma, introdotta, dalla legge 13 dicembre 2010 n. 220 (legge di stabilità 2011), prevede che “Alle cessioni, effettuate dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati di cui all’articolo 106 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nel caso di esercizio, da parte dell’utilizzatore, dell’opzione di acquisto dell’immobile concesso in locazione finanziaria, ovvero nel caso di immobile rinveniente da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza dell’utilizzatore, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa”.
Nella presente Risposta l’Agenzia si sofferma sulla possibilità che il predetto trattamento agevolativo possa trovare applicazione anche per gli atti traslativi a titolo oneroso di immobili rinvenienti da contratti di leasing, che la stessa Reoco pone in essere, senza la qualifica di intermediario finanziario, essendo, comunque, un soggetto interamente partecipato da un intermediario finanziario, il quale, a sua volta, é partecipato da altro intermediario finanziario.
Per i motivi meglio espressi nella Risposta in allegato, l’Agenzia ha ritenuto che, dato anche il tenore letterale della previsione agevolativa in commento, l’agevolazione in parola possa essere applicata solo al ricorrere del requisito soggettivo in capo al cedente (banca o intermediario finanziari), per effetto della particolare provenienza dell’immobile acquistato.
Deve quindi ritenersi che il predetto trattamento agevolativo non possa trovare applicazione per gli atti traslativi a titolo oneroso di immobili rinvenienti da contratti di leasing, che la Reoco pone in essere senza la qualifica di banca o di intermediario finanziario.