Con lettera al mercato del 3 agosto 2015, prot. n. 0094336, l’IVASS ha richiesto alle imprese di assicurazione, in attuazione del nuovo regime Solvency II, di inviare, a supporto dei dati sull’aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite trasmessi in riscontro alle lettere al mercato del 4 dicembre 2014 e del 30 marzo 2015 (cfr. contenuti correlati), le seguenti informazioni:
a. il valore al 31 Dicembre 2014 delle imposte differite nozionali attive e la descrizione delle modalità utilizzate per il calcolo delle stesse;
b. la descrizione del meccanismo utilizzato per l’imputazione della perdita dell’articolo 207 del Regolamento delegato (UE) 35/2015 alle sue cause (voci o requisiti di capitale per moduli/sotto-moduli dello stato patrimoniale di solvibilità);
c. l’indicazione delle aliquote fiscali pertinenti applicate e, nel caso di utilizzo di una o più aliquote fiscali medie, dei criteri con i quali esse sono state determinate;
d. l’esistenza di eventuali accordi per la cessione di utili o perdite che determinano delle variazioni nelle valutazioni delle imposte differite nozionali;
e. le valutazioni che dimostrino l’ammissibilità della parte di imposte differite nozionali attive che determina l’aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite al 31 Dicembre 2014. In particolare:
- l’evidenza documentata della eventuale compensazione a fronte di imposte differite passive rilevate nello stato patrimoniale di solvibilità (ante stress);
- nell’ipotesi di utilizzo di un approccio basato sulla stima di redditi imponibili futuri diversi dagli importi considerati nel punto i), l’evidenza documentata degli approcci metodologici, dell’ orizzonte temporale e delle ipotesi macroeconomiche utilizzati per la proiezione, definiti in coerenza con lo scenario di perdita sottostante.
f. l’evidenza di eventuali differenze metodologiche rispetto all’approccio seguito per il rilevamento delle imposte differite attive nello stato patrimoniale di solvibilità (ante stress).
g. quando rilevante, l’evidenza delle modalità e degli approcci di calcolo utilizzati per il calcolo dell’aggiustamento in oggetto a livello di gruppo.
Le suddette informazioni dovranno essere trasmesse all’IVASS entro il 30 settembre 2015, utilizzando l’apposita tabella in allegato.