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Requisiti degli esponenti bancari: il parere del Consiglio di Stato sul decreto del MEF

22 Ottobre 2020
Di cosa si parla in questo articolo

Il Consiglio di Stato con parere del 16 ottobre 2020 n. 1604 ha analizzato lo schema di decreto legislativo del Ministero dell’economia e delle finanze, inviato lo scorso 3 settembre, in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell’incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti, ai sensi degli articoli 26, 110, comma 1-bis, 112, comma 2, 114-quinquies.3, comma 1-bis, 114-undecies, comma 1-bis, 96-bis.3, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385..

In particolare, la proposta individua:

  • i requisiti di onorabilità omogenei per tutti gli esponenti,
  • i requisiti di professionalità e indipendenza, graduati secondo principi di proporzionalità;
  • i criteri di competenza, coerenti con la carica da ricoprire e con le caratteristiche della banca, e di adeguata composizione dell’organo;
  • i criteri di correttezza, con riguardo, tra l’altro, alle relazioni d’affari dell’esponente, alle condotte tenute nei confronti delle autorità di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attività professionali svolte, nonché a ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza dell’esponente;
  • i limiti al cumulo di incarichi per gli esponenti delle banche, graduati secondo principi di proporzionalità e tenendo conto delle dimensioni dell’intermediario;
  • le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata.

Il decreto sottoposto all’esame del Consiglio di Stato attuta le suddette previsioni normative introdotte con la riforma del 2015 (decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, attuativo della Direttiva 2013/36/UE, CRD IV) e ha lo scopo di condurre all’allineamento della disciplina interna alle Linee guida sulla valutazione dell’idoneità degli esponenti aziendali dei soggetti che rientrano nell’ambito di applicazione della CRD IV, elaborate dall’EBA e dall’ESMA e alla Guida alla verifica dei requisiti di idoneità degli esponenti delle banche pubblicata dalla Banca centrale europea nel maggio 2017.

Come evidenzia il Consiglio di Stato, lo schema di provvedimento colma anche diverse lacune dell’attuale quadro normativo:

  • introducendo una definizione di amministratore indipendente, necessaria per dare effettiva attuazione alle disposizioni di vigilanza che assegnano un ruolo a questi esponenti;
  • imponendo requisiti di professionalità per tutti gli amministratori di banche, ivi incluse le banche di credito cooperativo (il D.M. vigente prevede requisiti di professionalità nelle BCC solo per il presidente e il direttore generale), e aggiorna quelli per i sindaci;
  • contemplando una disciplina specifica per i modelli dualistico e monistico.
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