1. Premessa: gli schemi di regolamento sui requisiti dei partecipanti al capitale
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro – ha posto in pubblica consultazione, avente termine il 27 maggio 2022, due schemi di regolamento che disciplinano i requisiti di onorabilità ed i criteri di competenza e correttezza dei partecipanti al capitale di:
i) banche, ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. n. 385/1993 (di seguito anche “Tub”), nonché intermediari finanziari, confidi minori, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento ai sensi dei rinvii contenuti negli articoli 110, comma 1-ter, 112, comma 2, 114-quinquies.3, comma 1-ter, 114-undecies, comma 1-ter del Tub;
ii) SIM, SGR, SICAV e SICAF ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 58/1998 (di seguito anche “Tuf”), nonché società di investimento semplice (c.d. “SIS”) in virtù del rinvio contenuto all’art. 35-undecies
Una volta emanati, i due regolamenti andranno a sostituire gli attuali D.M. 18 marzo 1998, n. 144 e D.M. 18 marzo 1998 n. 469, rispettivamente adottati in attuazione dell’art. 25 Tub e 14 Tuf. Tali regolamenti continueranno ad applicarsi anche alle comunicazioni ed istanze autorizzative presentate prima dell’entrata in vigore dei nuovi requisiti e criteri ed ancora pendenti avanti alle autorità dopo tale data.
Il presente contributo ha lo scopo di fornire, senza pretesa di esaustività, una prima analisi dei due schemi di regolamento in consultazione, mettendo in luce le principali novità che accompagneranno la disciplina, sempre considerando che si tratta di versioni provvisorie e che pertanto potranno subire ancora modifiche ed aggiustamenti. Si precisa che, essendo due normative gemelle, laddove non diversamente previsto le considerazioni di seguito riportate saranno riferibili ad entrambi gli schemi di regolamento.
2. Le principali novità degli schemi di regolamento in consultazione
2.1. Destinatari ed ambito di applicazione
La parte relativa all’ambito di applicazione, contenuta nell’art. 2 di entrambi gli schemi di regolamento, per ovvie ragioni è differente nei due testi in consultazione. Ciò che, però, emerge in entrambi i casi è la previsione di un’applicazione graduata dei requisiti e dei criteri con riferimento ai diversi soggetti interessati.
Con riferimento allo schema di regolamento in attuazione dell’art. 25 del Tub, pur precisando che il decreto si applica ai partecipanti al capitale delle banche, degli intermediari finanziari, degli istituti di moneta elettronica e degli istituti di pagamento, è espressamente disposto che: i) l’articolo 6, relativo ai requisiti di competenza, non si applica ai partecipanti al capitale degli intermediari finanziari diversi dagli intermediari finanziari significativi e degli istituti di pagamento diversi dagli istituti di pagamento rilevanti per la natura specifica dell’attività svolta; ii) ai partecipanti al capitale dei confidi minori il decreto in consultazione si applica limitatamente ai requisiti di onorabilità stabiliti dall’articolo 3; iii) il decreto non si applica agli istituti di pagamento che prestano unicamente il servizio di informazioni sui conti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1, numero 8), del Tub.
Con riferimento, invece, allo schema di regolamento in attuazione dell’art. 14 del Tuf si precisa che lo stesso è applicabile ai partecipanti al capitale delle SIM, delle SGR, delle SICAV e delle SICAF, con la precisazione che: i) ai partecipanti al capitale delle SIS si applicano solo i requisiti di onorabilità sanciti all’art. 3; ii) alle SIM di classe 1 non si applica il decreto adottato in attuazione dell’art. 14 del Tuf, ma quello adottato in attuazione dell’art. 25 del Tub, poiché tali tipi di SIM sono equiparate alle banche.
2.2. Requisiti di onorabilità
In entrambi gli schemi di decreto i requisiti di onorabilità sono contenuti all’art. 3 e ricalcano i medesimi requisiti prescritti dal Decreto MEF 169/2020 (di seguito anche solo “Decreto MEF”) che disciplina i requisiti ed i criteri di idoneità degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti.
Visti gli obiettivi di sintesi del presente contributo e non essendovi particolari elementi di novità nei singoli requisiti di onorabilità, ed anzi essendo questi in continuità con quelli già disciplinati nel Decreto MEF per gli esponenti, si rimanda ai documenti in consultazione per una lettura degli stessi.
Al contrario, si propongono in questa sede alcuni aspetti interessanti o di novità rispetto alla previgente disciplina. In primo luogo, si segnala che il comma 3, come da prassi precedente, richiede in caso di partecipante persona giuridica la verifica dei requisiti e dei criteri in capo agli amministratori ed al direttore generale. Il comma 4, invece, rappresenta una novità rispetto alla disciplina attualmente in vigore e dispone che “qualora il partecipante al capitale sia interdetto, inabilitato, minore, emancipato o assistito da un amministratore di sostegno, i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti sia dal partecipante al capitale sia dal tutore, curatore, amministratore di sostegno o da chi esercita la responsabilità genitoriale”. Il comma 5, invece, sempre riprendendo quanto previsto anche nel Decreto MEF, chiarisce che, con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, le verifiche dei requisiti di onorabilità sono effettuate sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.
2.3. Criteri di correttezza dei partecipanti al capitale e relativa valutazione
Come per i requisiti di onorabilità, da un punto di vista del contenuto, anche i criteri di correttezza sanciti dagli schemi di decreto si pongono in continuità rispetto a quelli previsti dal Decreto MEF con riferimento agli esponenti bancari. Ciò salvo piccole variazioni dettate dalla specificità della figura dei partecipanti rispetto a quella degli esponenti[1].
Al di là delle situazioni specifiche inerenti la correttezza – disciplinate dall’art. 4, comma 2, dei regolamenti in consultazione – a parere di chi scrive altri aspetti di interesse sono quelli disposti ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 4 degli schemi di decreto.
Il primo dei due commi citati riguarda il caso del partecipante persona giuridica, per la cui verifica di correttezza rilevano: i) le sanzioni irrogate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché le situazioni di cui alle lettere d), i) e m) dell’art. 4, comma 2, con riferimento alla società stessa; ii) le situazioni di cui al comma 2, con riferimento agli esponenti con incarichi esecutivi. Queste previsioni significano che la verifica della correttezza in caso di partecipante persona giuridica dovrà essere svolta sia con riferimento alla persona giuridica per le fattispecie ad essa direttamente riferibili, sia con riferimento – per tutte le situazioni di cui all’art. 4, comma 2 – agli esponenti con incarichi esecutivi. Quest’ultima previsione, come si noterà, è differente da quanto disposto per la verifica dei requisiti di onorabilità, i quali devono essere invece posseduti da tutti gli amministratori e dal direttore generale.
Altra particolarità dell’art. 4 degli schemi di regolamento in consultazione è data dal comma 4, il quale individua espressamente i soggetti nei cui confronti deve essere svolta la verifica dei requisiti di correttezza laddove il partecipante al capitale sia una persona giuridica privata di cui al decreto Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 oppure laddove la partecipazione qualificata sia acquisita per il tramite di un trust o un istituto giuridico affine. In tali casi, le situazioni di cui al comma 2, sono valutate oltre che con riguardo ai titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione della persona giuridica privata, ai fiduciari di trust o alle persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in un istituto giuridico affine, anche con riguardo ai fondatori, disponenti o costituenti e ai beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili.
L’art. 5 degli schemi di decreto disciplina invece la valutazione della correttezza, secondo i principi già previsti nel Decreto MEF per gli esponenti bancari. Si precisa, come noto, che “il verificarsi di una o più delle situazioni indicate nell’articolo 4 non comporta automaticamente l’inidoneità del partecipante al capitale, ma richiede una valutazione da condurre avendo riguardo ai principi di sana e prudente gestione, nonché alla salvaguardia della reputazione dell’intermediario e della fiducia del pubblico”. Al comma 2 di tale articolo vengono quindi elencati alcuni parametri da utilizzare per valutare concretamente se sussita o meno l’inidoneità del partecipante al capitale in caso del verificarsi di una o più delle situazioni indicate all’art. 4.
2.4. Criteri di competenza
L’art. 6 degli schemi di decreto disciplina i criteri di competenza per i partecipanti al capitale, introducendo quelle che a prima vista sembrano essere le principali novità rispetto al passato. Queste ultime sono relative al fatto che la valutazione del criterio in esame deve essere compiuta considerando: i) la competenza generale maturata nell’acquisizione e gestione di partecipazioni in società; e ii) la competenza specifica in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, che può essere maturata nell’acquisizione e gestione di partecipazioni nei settori creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo o nell’attività di amministrazione e direzione negli stessi settori.
Come si può notare, quindi, il principale aspetto di novità è dato dalla necessità dei partecipanti di possedere una competenza specifica, sebbene quest’ultima nei commi 5,6 e 7 dell’art. 6 venga in qualche modo calibrata o limitata a seconda dei casi specifici nell’ambito della valutazione concreta del criterio di competenza. Innanzitutto, il comma 5 dell’articolo in esame precisa che la valutazione di competenza debba essere svolta secondo proporzionalità in base ai seguenti parametri:
- l’ammontare della partecipazione e il grado di influenza sulla gestione dell’intermediario che il partecipante al capitale può o intende esercitare;
- le caratteristiche dell’intermediario e del gruppo bancario o finanziario, come definiti dal Tub, a cui esso eventualmente appartiene, in termini, tra l’altro, di dimensioni, complessità, tipologia delle attività svolte e dei rischi connessi, mercati di riferimento, paesi in cui opera;
- le caratteristiche delle partecipazioni precedentemente detenute dal partecipante al capitale, secondo gli stessi termini di cui alla lettera b);
- le attività in ambito creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo svolte al momento della valutazione dal partecipante al capitale o dalle società del gruppo a cui esso eventualmente appartiene.
Il comma 6 sancisce una vera e propria esenzione per la verifica della competenza specifica, disponendo che si proceda alla verifica della sola competenza generale quando il partecipante al capitale non può o non intende esercitare sulla gestione dell’intermediario un’influenza notevole, come definita dalle disposizioni emanate ai sensi dell’art. 19, comma 9 del Tub.
Il comma 7 dispone, invece, che – salvi i casi in cui sussistano elementi che, tenuto conto dei parametri indicati al comma 5 per la valutazione della competenza – il criterio di competenza si considera “automaticamente” soddisfatto per il partecipante al capitale che rientri in una o delle situazioni elencate nella medesima norma. Tra queste, le più importanti sono il fatto che il partecipante al contempo: i) sia azionista anche, tra gli altri, in una banca, IMEL, istituto di pagamento rilevante, SIM, SGR, SICAV, SICAF ecc.; ii) rivesta, se persona fisica, un incarico esecutivo in un soggetto tra quelli indicati al punto precedente; iii) sia, se persona giuridica, uno dei soggetti indicati al punto precedente.
Altri aspetti di novità da segnalare anche per i criteri di competenza sono i già citati casi del partecipante persona giuridica – anche in questo caso la verifica del criterio in esame andrà svolta nei confronti dei soli esponenti con incarichi esecutivi – oppure del partecipante interdetto, inabilitato, minore, emancipato o assistito da un amministratore di sostegno.
L’ultimo aspetto di novità con riferimento ai criteri di competenza è rappresentato dal comma 8, il quale sancisce espressamente che “il criterio di competenza non è soddisfatto quando le informazioni acquisite delineano un quadro grave, preciso e concordante sulla incapacità del soggetto di detenere una partecipazione qualificata nell’intermediario”. La suddetta previsione, derivante anch’essa dal Decreto MEF, può essere a parere di chi scrive molto utile come parametro “preliminare” di ausilio ad un soggetto estraneo rispetto al mondo bancario e finanziario che sia però interessato a diventare un partecipante in uno dei soggetti di cui agli schemi di decreto. Infatti – fermo restando che poi in concreto bisognerà capire in quali casi il quadro possa dirsi grave, preciso e concordante e come tale previsione verrà graduata nella prassi dalle autorità competenti – il potenziale partecipante potrà già avere un’idea di massima circa la propria idoneità ad entrare nel mondo dei soggetti vigilati, ed in quale misura, ancora prima di avviare il procedimento autorizzativo.
2.5. Ulteriori aspetti disciplinati negli schemi di decreto
Gli schemi di decreto disciplinano, infine, le norme transitorie, l’entrata in vigore e le abrogazioni, di cui si è già accennato in premessa.
Per completezza si segnala in ultimo che nello schema di decreto in attuazione delle norme del Tub sono disciplinate, all’art. 8, le modifiche al decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17 ottobre 2014, n. 176 sulla disciplina del microcredito. Tali modifiche sono naturalmente attinenti alle tematiche proprie della consultazione tra cui, appunto, i requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale.
3. Alcune prime considerazioni operative
Per quanto possibile e sempre considerando che gli schemi di regolamento sin qui analizzati sono appena stati posti in consultazione, si intende accennare in conclusione ad alcuni aspetti di natura pratica della disciplina in commento. Ci si riferisce, ad esempio, al rapporto di quest’ultima con le recenti disposizioni di Banca d’Italia “sulle informazioni e i documenti da trasmettere per la presentazione dell’istanza di autorizzazione all’acquisizione di partecipazioni qualificate in banche, intermediari ex art. 106 del TUB, IMEL, IP, SGR, SICAV e SICAF” del 26 ottobre 2021 ed in vigore a partire dal primo aprile 2022 (di seguito “Provvedimento Banca d’Italia”). Queste ultime norme regolamentari chiariscono quali informazioni e documenti devono essere forniti a Banca d’Italia dai potenziali acquirenti di una partecipazione qualificata in sede autorizzativa, tra cui informazioni su: i) le principali caratteristiche dell’operazione di acquisto; ii) il candidato acquirente; iii) i soggetti che saranno nominati esponenti del soggetto vigilato; iv) la solidità finanziaria ed il rispetto dei requisiti prudenziali e della normativa di vigilanza; v) il rispetto della normativa in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo ecc.
Ai fini meramente descrittivi del presente contributo, ci soffermeremo brevemente sulle informazioni richieste dal Provvedimento Banca d’Italia in relazione al candidato acquirente, tra cui configurano elementi riconducibili all’onorabilità, alla competenza ed alla correttezza.
Ebbene, partendo dalla competenza, si segnala che l’Allegato I, Parte B, Sez. I del Provvedimento Banca d’Italia richiede al candidato acquirente di una partecipazione qualificata in uno dei soggetti vigilati destinatari della disciplina di presentare un curriculum vitae completo e che riporti quantomeno: i) il livello di istruzione e le esperienze formative rilevanti; ii) le esperienze lavorative, imprenditoriali e professionali attuali e pregresse e situazione presente con separata evidenza degli incarichi assunti in un soggetto vigilato o altra imprese e con indicazione dell’attività svolta da queste imprese. Come si può notare, nel Provvedimento Banca d’Italia non vi sono riferimenti alle competenze nella gestione di partecipazioni, sia generiche sia specifiche.
Anche per quanto concerne l’onorabilità – per la cui verifica il Provvedimento Banca d’Italia fornisce anche dei modelli di dichiarazione sostitutiva – vi sono alcuni aspetti, sempre di coordinamento tra le due discipline, da segnalare. In particolare, il Provvedimento Banca d’Italia richiede in sede di istanza di autorizzazione che non vi siano in capo al candidato acquirente: i) condanne penali in Italia e in altri Stati membri dell’Ue, tenuto conto degli effetti della riabilitazione; ii) misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, tenuto anche conto degli effetti della riabilitazione. Sulla base di tali indicazioni, sembrerebbe quindi che ogni condanna ed ogni procedimento penale in corso possano rilevare ai sensi del Provvedimento Banca d’Italia, mentre gli schemi di decreto circoscrivono l’onorabilità alle condanne a determinati e specifici reati. Ci si chiede, quindi, come dovrebbe essere considerata la condanna di un potenziale acquirente di partecipazione rilevante ad un reato che non rileva ai sensi degli schemi di decreto, ma che potrebbe rilevare, in virtù dell’ampiezza delle previsioni del Provvedimento Banca d’Italia, in sede di istanza autorizzativa.
Anche la correttezza prevista nel Provvedimento Banca d’Italia è molto più ampia rispetto a quella indicata negli schemi di regolamento: ad esempio, nel primo rilevano tutte le indagini e procedimenti penali (Allegato I, Parte B, Sez. I, let. f), mentre negli schemi di regolamento in consultazione rilevano solo le indagini relative a reati specifici. In realtà è possibile sostenere che con riferimento alla correttezza la tematica potrebbe non essere così rilevante, visto che la presenza di una o più situazioni inerenti la correttezza non fa venire meno in automatico l’idoneità del partecipante. Tuttavia, un altro aspetto rilevante sempre in tema di coordinamento delle due normative è che in caso di persona giuridica i criteri di correttezza ai sensi degli schemi di decreto devono essere verificati in capo ai soli esponenti con incarichi esecutivi, mentre ai sensi del Provvedimento Banca d’Italia la verifica deve essere svolta in capo a tutti gli esponenti dell’acquirente persona giuridica.
[1] Ad esempio, l’art. 4, comma 2, let. e) di entrambi gli schemi di regolamento aggiunge tra i provvedimenti di rimozione anche quelli previsti dall’art. 188, comma 3 bis, let. e) del Codice delle Assicurazioni Private. Del pari, alla lettera g), rispetto alla corrispondente fattispecie contenuta nel Decreto Mef, si aggiunge come possibile causa di inidoneità del partecipante anche la dichiarazione di fallimento o di apertura di liquidazione giudiziale.