Nella fattispecie esaminata dalla Corte di Cassazione, il giudice di merito ha respinto il reclamo proposto dal fallito avverso la declaratoria di fallimento, confermando la sussistenza delle condizioni soggettive, dei limiti dimensionali e dello stato di insolvenza previste dall’art. 1 l. fall. ed ha ribadito che, in ogni caso, è onere dell’imprenditore provare la sussistenza dei requisiti di non fallibilità.
Il ricorrente con il proprio ricorso ha lamentato il fatto che il giudice di merito avesse basato la valutazione del suo stato di insolvenza sugli estratti dei ruoli ritenuti prova del debito tributario.
La Corte di Cassazione, in primo luogo, ribadisce che l’onere di provare di essere esente dal fallimento è posto a carico dell’imprenditore, gravandolo della dimostrazione del non superamento congiunto dei parametri dimensionali prescritti dall’art. 1 l. fall. In secondo luogo, conferma l’idoneità degli estratti dei ruoli a fornire adeguata prova delle posizioni debitorie di natura tributaria in capo al fallendo, avendo natura di titoli esecutivi e non risultando nemmeno pendente alcun giudizio tributario di impugnazione dei ruoli.
A tale proposito, la Corte di Cassazione ricorda che l’estratto di ruolo è un documento contenente gli elementi di un atto impositivo, formato dal concessionario, comprensivo di tutti gli elementi necessari per identificare il debitore, la causa e l’ammontare della pretesa creditoria (cfr. Cass. 2 ottobre 2015, n. 19704).
Pertanto, la Corte riconosce che gli estratti di ruolo (i) forniscono prova dei debiti tributari ai fini dell’insinuazione al passivo e (ii) sono prova dello stato d’insolvenza per la dichiarazione di fallimento anche in assenza della notificazione delle cartelle di pagamento.