Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla verifica della sussistenza del requisito di fallibilità di cui all’art. 1, comma 2, lett. c) l.f., costituito da un indebitamento complessivo almeno pari ad euro 500.000.
In particolare, richiamando un proprio precedente (cfr. Cass. 3158/2018), la Corte ha affermato che l’ammontare dei debiti della società, in fase di verifica dei requisiti di fallibilità, deve essere valutato con riferimento al momento della dichiarazione di fallimento.
Ai fini della verifica del superamento della soglia di indebitamento di cui all’art. 1, comma 2, lett. c) l.f. rilevano, pertanto, i debiti sorti anteriormente alla data di fallimento, ancorché accertati successivamente a tale data.
Ne consegue che, laddove il Tribunale si pronunci in sede di reclamo promosso dalla società debitrice avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, non deve considerare i soli debiti risultati dagli atti dell’istruttoria prefallimentare, ben potendo tener conto anche dei debiti risultanti dalla relazione del curatore, emersi in sede di verifica dello stato passivo.