Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 25 ottobre 2022, il Regolamento delegato (UE) 2022/2059 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione (RTS) che specificano le caratteristiche tecniche dei requisiti relativi ai test retrospettivi e all’assegnazione di profitti e perdite a norma degli articoli 325 novoquinquagies e 325 sexagies del regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) in relazione ai requisiti di fondi propri.
L’articolo 325 novoquinquagies, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 impone agli enti di contare gli scostamenti giornalieri sulla base dei test retrospettivi sulle variazioni ipotetiche e reali del valore del loro portafoglio composto da tutte le posizioni assegnate alle rispettive unità di negoziazione.
Tali test retrospettivi sono intesi a valutare, a seconda del livello al quale sono effettuati, se sia opportuno calcolare i requisiti di fondi propri per le posizioni di un’unità di negoziazione avvalendosi del metodo alternativo dei modelli interni e se i requisiti di fondi propri associati a fattori di rischio modellizzabili siano adeguati.
L’articolo 325 novoquinquagies, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 impone agli enti di utilizzare come punto di partenza per tali test retrospettivi il valore del portafoglio alla chiusura, compresi tutti gli aggiustamenti come le riserve o eventuali aggiustamenti della valutazione.
Nel comunicare i risultati dell’assegnazione di profitti e perdite conformemente all’articolo 325 terquinquagies, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, è opportuno che gli enti pongano in evidenza anche dove le variazioni ipotetiche e le variazioni teoriche del valore del portafoglio dell’unità di negoziazione differiscono in modo sostanziale.
In questo modo si dovrebbe contribuire all’individuazione, da parte degli enti, di eventuali carenze nel calcolo delle variazioni teoriche.
Nel valutare l’osservanza del requisito relativo all’assegnazione di profitti e perdite, le variazioni teoriche del valore del portafoglio sono raffrontate con le variazioni ipotetiche calcolate nell’ipotesi di un portafoglio statico.
Tale raffronto mira a individuare il carattere sostanziale delle differenze tra i processi di valutazione del modello di misurazione del rischio dell’ente che producono le variazioni teoriche e i processi di valutazione dei sistemi interni dell’ente che producono le variazioni ipotetiche.
Per garantire che tale raffronto non sia condizionato da variazioni della composizione del portafoglio, anche le variazioni teoriche del valore del portafoglio utilizzate per il requisito relativo all’assegnazione di profitti e perdite dovrebbero essere calcolate nell’ipotesi di un portafoglio statico.
In un’ottica di coerenza con le norme internazionali, è opportuno che le variazioni ipotetiche del valore del portafoglio calcolate ai fini della valutazione dell’osservanza del requisito relativo all’assegnazione di profitti e perdite siano allineate alle variazioni ipotetiche del valore del portafoglio che l’ente calcola ai fini dei test retrospettivi.
Le differenze tra i processi di valutazione che producono variazioni ipotetiche e teoriche del valore del portafoglio possono essere dovute a omissioni di taluni fattori di rischio nel modello di misurazione del rischio o a semplificazioni del modello stesso.
Altre differenze possono essere dovute a disallineamenti dei dati che l’ente utilizza come input per determinare il valore dei suoi portafogli.
Per evitare ulteriori fonti di discrepanze derivanti da tali differenze tra i dati utilizzati come input, è opportuno che gli enti siano autorizzati ad allineare tali dati purché siano soddisfatte alcune condizioni specifiche.
La frequenza con cui devono essere comunicati i risultati del requisito relativo all’assegnazione di profitti e perdite dovrebbe essere allineata alla frequenza con cui viene valutata la modellizzabilità dei fattori di rischio e alla frequenza con cui sono segnalati i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato.
In tal modo gli enti saranno in grado di determinare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato sulla base di risultati coerenti per i requisiti relativi ai test retrospettivi, i requisiti relativi all’assegnazione di profitti e perdite e la valutazione della modellizzabilità.
È opportuno che le modalità con cui gli enti dovrebbero aggregare i loro requisiti di fondi propri totali per il rischio di mercato siano allineate alle norme internazionali.
La formula di aggregazione dovrebbe pertanto riflettere i risultati del requisito relativo all’assegnazione di profitti e perdite, compreso il requisito di fondi propri aggiuntivo qualora le variazioni teoriche e ipotetiche non siano sufficientemente prossime.
La formula di aggregazione dovrebbe altresì riflettere una riduzione dei vantaggi della diversificazione laddove i requisiti di fondi propri per l’unità di negoziazione siano calcolati secondo il metodo standardizzato alternativo e non secondo il metodo alternativo dei modelli interni.
Al fine di assistere le autorità competenti nella verifica dell’osservanza del presente regolamento da parte degli enti, è opportuno che gli enti siano tenuti a documentare l’attuazione dello stesso.