La Corte di Cassazione (Presidente: Petti; Relatore: Spirito) si è occupata, nella pronuncia in esame, dell’analisi, inter alia, dei requisiti di forma richiesti per la genesi di un mandato concernente l’acquisto di determinate res immobili. Il Supremo Collegio, adeguandosi a recente giurisprudenza, ha sottolineato come viga il principio di libertà delle forme in relazione a tale tematica, negando la necessità della sussistenza della forma scritta ad substantiam e sottolineando la piena legittimità anche in presenza di un mero mandato conferito oralmente.
In particolare, nell’analisi del ricorso incidentale proposto dal controricorrente, volto a censurare la decisione del giudice di merito che aveva considerato valido un mandato senza rappresentanza conferito dal medesimo concernente l’attività preparatoria e di indagine relativa alla fattibilità di una “complessa operazione immobiliare” pur in assenza di forma scritta (requisito, a parere del ricorrente incidentale, da considerarsi necessariamente richiesto ad substantiam), la Cassazione evidenzia che nel rispetto del “principio di libertà delle forme, il mandato senza rappresentanza per l’acquisto di beni immobili non necessita della forma scritta, che occorre soltanto per gli atti, come la procura, che costituiscono presupposto per la realizzazione dell’effetto reale del trasferimento della proprietà”. Di conseguenza, il mandato senza rappresentanza permane pienamente legittimo anche in difetto della citata forma scritta. Tale decisione si pone in ossequio a un recente ma consolidato orientamento giurisprudenziale, e la Corte richiama espressamente le sentenze 20051/2013, 12848/2006 e 14637/2000 della stessa.