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Giurisprudenza

Requisiti di forma nella concessione di finanziamenti agli investitori

13 Maggio 2019

Cassazione Civile, Sez. I, 7 maggio 2019, n. 12015 – Pres. Genovese, Rel. Tricomi

Ai finanziamenti agli investitori previsti dall’articolo 47 del Regolamento Consob n. 11522/1998 si applicano i principi di forma previsti per i contratti bancari, secondo cui, qualora il contratto di apertura di credito risulti già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto, non deve, a sua volta, essere stipulato per iscritto a pena di nullità, purché venga salvaguardata l’indicazione nel “contratto madre” delle condizioni economiche cui andrà assoggettato il “contratto figlio”.

A tal fine resta tuttavia necessaria la sussistenza di un collegamento funzionale oggettivo tra le due operazioni, da escludersi laddove: da un lato, l’apertura di credito fosse precedente (e non simultanea) all’acquisto dei titoli; dall’altro, l’investitore avesse acquisito la disponibilità economica per ragioni connesse alla attività imprenditoriale da lui svolta, potendone fruire, pertanto, in autonomia senza vincoli di destinazione all’investimento finanziario.


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La gestione delle successioni ereditarie in banca


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