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Requisiti di idoneità degli esponenti aziendali: le nuove Linee guida congiunte EBA ed ESMA

2 Novembre 2021
Di cosa si parla in questo articolo

In conformità ai requisiti introdotti dalla Direttiva 2013/36/UE (CRD IV) e dalla Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), l’ESMA e l’EBA hanno emanato delle Linee guida congiunte sulla valutazione dell’idoneità da parte degli enti e delle autorità competenti.

Le direttive mirano a porre rimedio alle carenze individuate durante la crisi finanziaria in merito al funzionamento dell’organo di gestione e dei suoi membri.

Le Linee guida mirano a migliorare e armonizzare ulteriormente la valutazione dell’idoneità all’interno del settore finanziario dell’UE e ad assicurare solide disposizioni di governance nelle istituzioni.

Le Linee Guida specificano inoltre elementi relativi all’idoneità dei responsabili delle funzioni di controllo interno e del chief financial officer (CFO), ove non facciano parte dell’organo di gestione, e, ove individuati con un approccio basato sul rischio da tali enti, di altri titolari di funzioni chiave, nell’ambito degli accordi di governance di cui agli articoli 74 e 88 della direttiva 2013/36/UE e agli articoli 9, paragrafo 3, 9, paragrafo 6 e 16, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE, e i relativi processi di valutazione, politiche e prassi di governance, compreso il principio di indipendenza applicabile a taluni membri dell’organo di gestione nella sua funzione di vigilanza.

Le Linee guida si applicano a tutte le istituzioni, indipendentemente dalle loro strutture di governance. I termini “organo di gestione nella sua funzione di gestione” e “organo di gestione nella sua funzione di vigilanza” dovrebbero essere interpretati in tutti gli orientamenti conformemente alla legge applicabile in ciascuno Stato membro.

Le Linee guida si applicheranno a partire dal 31 dicembre 2021.

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