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IVA

Requisiti di partecipazione al Gruppo IVA

7 Novembre 2018
Di cosa si parla in questo articolo

Principio di diritto Agenzia delle Entrate 15 ottobre 2018 n. 4

È preclusa la partecipazione al Gruppo IVA, in veste di controllati, ai soggetti passivi IVA non costituiti in forma societaria per i quali non possono trovare applicazione le regole concernenti l’esercizio del diritto di voto in base alla disciplina cui fa riferimento l’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile. A detti soggetti passivi l’opzione per il Gruppo IVA di cui all’articolo 70- quater del DPR n. 633 del 1972 è consentita, ai sensi dell’articolo 70-bis, comma 1, del medesimo decreto, solo nel caso in cui assumano il ruolo di controllanti esercitando il controllo di diritto di cui all’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile.

Ad un ente avente la forma giuridica di associazione – ancorché sia soggetto passivo ai fini IVA per le attività commerciali svolte – deve considerarsi preclusa la partecipazione al Gruppo IVA in veste di controllato non essendo possibile ravvisare rispetto allo stesso la sussistenza del vincolo finanziario in quanto l’organo assembleare di un’associazione non può assimilarsi all’assemblea ordinaria delle società di capitali cui si riferisce l’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile.

Principio di diritto Agenzia delle Entrate 15 ottobre 2018 n. 5

Laddove, ai sensi della lettera a) del comma 2 dell’articolo 70-ter del DPR n. 633 del 1972, nell’oggetto sociale delle società vi sia la presenza “di un’attività principale dello stesso genere” rispetto a quelle riscontrabili in capo ad altri soggetti del costituendo Gruppo IVA, non può essere attribuito valore determinante all’indicazione effettuata mediante gli appositi codici ATECO in sede di dichiarazione di inizio attività, ma occorre fare riferimento alle attività indicate quale oggetto sociale nell’atto costitutivo le quali rilevano quali attività “principali” e “dello stesso genere” esercitabili, anche potenzialmente, dall’operatore economico, a prescindere dalla circostanza che, di fatto, una o più delle attività proprie dell’oggetto sociale non vengano, in ipotesi, momentaneamente esercitate.

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