ESMA ha pubblicato tre Q&A nell’ambito Regolamento (UE) 2023/1114 – Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR), in merito alla possibilità per le persone fisiche e per i trust di essere autorizzati come CASP (crypto assets service providers), ai requisiti patrimoniali minimi per i CASP ed alla revisione/certificazione dei bilanci delle CASP.
- Q&A ESMA 2342: le persone fisiche (liberi professionisti) e i trust/trustee possono essere considerati “altre imprese” ai fini dell’autorizzazione come CASP?
ESMA ricorda che le persone fisiche e i trust/trustee non possono essere considerati “altre imprese” ai fini dell’autorizzazione come CASP.
- Q&A ESMA 2343: quali sono i requisiti patrimoniali minimi applicabili ai CASP che forniscono solo servizi di cripto-asset elencati nella Classe 2 o nella Classe 3, o che forniscono servizi di cripto-asset elencati nella Classe 1 e nella Classe 3 dell’Allegato 4 del MiCA?
Per ESMA il requisito patrimoniale minimo applicabile a un CASP dovrebbe essere quello applicabile a qualunque dei suoi servizi richieda il requisito patrimoniale minimo più elevato, ovvero:
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- se il servizio di cripto-asset è elencato nella Classe 2 dell’Allegato 4, 125.000 euro
- se il servizio di cripto-asset è elencato nella Classe 3 dell’Allegato 4, 150.000 euro
Pertanto, il requisito patrimoniale minimo applicabile a un CASP autorizzato a fornire servizi sia di Classe 1 che di Classe 3 dovrebbe essere di 150.000 euro.
- Q&A ESMA 2344: i CASP sono tenuti a sottoporre a revisione i propri bilanci su base annuale per calcolare il proprio fabbisogno di fondi?
Per ESMA la risposta è sì, i CASP dovrebbero far verificare i propri bilanci da un revisore indipendente su base annuale; l’eccezione è rappresentata dai casi in cui la convalida dei bilanci, da parte di una specifica autorità di vigilanza nazionale, sia prevista dalla legislazione nazionale dello Stato membro di origine del CASP.