Notizia originaria del 7 marzo 2024, modificata nelle parti in corsivo e sottolineato – IVASS, con provvedimento n. 142 del 5 marzo 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 22 marzo 2024, ha apportato delle modifiche e delle integrazioni ai propri precedenti Regolamenti nn. 29/2016 e 38/2018 in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell’incarico degli esponenti aziendali delle assicurazioni e di coloro che svolgono funzioni fondamentali.
Il provvedimento viene pubblicato dopo la pubblica consultazione sulle proposte di modifica avviata da IVASS lo scorso mese di luglio 2023.
La disciplina dei suddetti requisiti e criteri di idoneità degli esponenti aziendali delle assicurazioni è dettata dall’art. 76 del Codice delle assicurazioni private (CAP), come modificato dal D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 841, che prevede disposizioni specifiche relativamente:
- Ai requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza e criteri di competenza e correttezza;
- all’obbligo di dedicare il tempo necessario all’espletamento dell’incarico;
- all’autovalutazione degli organi di amministrazione e controllo.
Tali requisiti e criteri di idoneità degli esponenti aziendali delle assicurazioni sono specificati dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 2 maggio 2022 n. 88.
La normativa IVASS contenuta nel Regolamento n. 29 (rispetto alle imprese locali), e nel Regolamento n. 38 (per quanto concerne il governo societario delle imprese nel regime Solvency II), essendo antecedente al Decreto MISE del 2022, ha dunque necessitato di un intervento di adeguamento.
Per quanto riguarda le maggiori novità del provvedimento, si segnala la volontà di IVASS di:
- coordinare la regolamentazione IVASS con il CAP ed il Decreto MISE n. 88 del 2022;
- attuare la delega del Decreto MISE sulla composizione dell’organo amministrativo;
- definire nuove norme procedurali per la valutazione dei requisiti e dei criteri;
- integrare la disciplina dei requisiti e criteri di idoneità nel contesto del sistema di governo societario di gruppo;
- definire la disciplina per particolari mutue assicuratrici.
Il provvedimento, composto da sei articoli, reca modifiche ad entrambi i regolamenti, in punto di:
- Definizioni (art. 26 del Reg. 29/2016 e art. 1 del Reg. n. 38);
- Politiche di idoneità (art. 26 del Reg. 29/2016 e art. 5 del Reg. n. 38);)
- Comunicazioni all’IVASS (art. 46 del Reg. 29/2016)
- Procedure di valutazione d’idoneità (Capo II-bis del Reg. 29/2016)
- Procedure per la valutazione degli esponenti e dei titolari di funzioni fondamentali (artt. 25-bis e 25-ter del Provvedimento), tra cui si segnala in particolare l’introduzione di un questionario di verifica obbligatorio, nonché dei componenti supplenti dell’organo di controllo (art. 25-quater del Provvedimento);
- Disciplina degli eventi sopravvenuti e dei rinnovi (art. 25-sexies del Provvedimento), della sospensione dagli incarichi (art. 25-septies del Provvedimento), della decadenza (art. 25-octies del Provvedimento).