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Requisiti esponenti bancari: Banca d’Italia dà attuazione agli Orientamenti EBA ed ESMA

21 Dicembre 2021
Di cosa si parla in questo articolo

Con Nota n. 22 del 20 dicembre 2021 Banca D’Italia ha dato attuazione agli Orientamenti congiunti di EBA ed ESMA in materia di valutazione dell’idoneità dei membri dell’organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave (EBA/GL/2021/06).

La presente nota dà attuazione al Titolo IX degli Orientamenti congiunti di EBA ed ESMA, che assumono il valore di orientamenti di vigilanza secondo quanto illustrato nella Comunicazione sulle modalità attraverso le quali la Banca d’Italia si conforma agli Orientamenti e alle Raccomandazioni delle Autorità europee di vigilanza.

Il Titolo IX degli Orientamenti prevede che, in ragione dell’urgenza connessa con l’adozione di misure di intervento precoce o di azioni di risoluzione, la valutazione dell’idoneità da parte dell’Autorità di vigilanza debba avvenire dopo la nomina e in tempi celeri (orientativamente, entro un mese dalla notifica della sostituzione) nelle seguenti ipotesi: a) nomina di nuovi esponenti aziendali da parte della banca o SIM a seguito dell’adozione del potere di rimozione previsto dagli articoli 27 e 28, della Direttiva 2014/59/UE; b) nomina di nuovi esponenti aziendali da parte della banca o SIM in risoluzione, anche per effetto dell’esercizio delle prerogative sociali da parte dell’Autorità di risoluzione.

Inoltre, il Titolo IX degli Orientamenti richiede che siano in essere procedure per consentire il tempestivo scambio di informazioni tra Autorità di vigilanza e Autorità di risoluzione e l’efficace esercizio dei rispettivi poteri. A questo fine, si applicano le misure per la collaborazione tra la Vigilanza Bancaria e Finanziaria e l’Unità di Risoluzione e Gestione delle Crisi disciplinate dal Provvedimento adottato dal Direttorio della Banca d’Italia il 5 febbraio 2019.

Il Titolo IX degli Orientamenti si applica, a partire dal 31 dicembre 2021, alla Banca d’Italia con riferimento agli intermediari che ricadono contestualmente nell’ambito di applicazione delle Direttive 2013/36/UE e 2014/59/UE.

Il Titolo IX integra il quadro normativo nazionale in materia di valutazione dell’idoneità degli esponenti aziendali nell’ambito dell’adozione di misure di intervento precoce e dell’avvio della risoluzione, contenuto in particolare nel Testo Unico Bancario, nel decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, nel Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 23 novembre 2020, n. 169 e nelle Disposizioni di vigilanza in materia di procedura di valutazione dell’idoneità degli esponenti aziendali. Il Titolo IX si applica nei limiti di quanto consentito dalle norme di legge e regolamentari in materia.

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