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IVA

Requisito temporale ai fini dell’esercizio dell’opzione per la liquidazione IVA di gruppo

2 Maggio 2022
Di cosa si parla in questo articolo

Con Risposta n. 241 del 29 aprile 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al requisito temporale ai fini dell’esercizio dell’opzione per la liquidazione dell’IVA di gruppo.

In particolare, evidenzia l’Agenzia, possono partecipare alla liquidazione IVA di gruppo le società di capitali e le società di persone “le cui azioni o quote sono possedute per una percentuale superiore al cinquanta per cento del loro capitale, almeno dal 1º luglio dell’anno solare precedente, dall’ente o società controllante o da un’altra società controllata da questi.

L’articolo 73, comma 3, ultimo periodo, del Decreto IVA stabilisce altresì che ” si considera controllata la società le cui azioni o quote sono possedute per oltre la metà dall’altra, almeno dal 1° luglio dell’anno solare precedente a quello di esercizio dell’opzione”. La ratio sottesa all’articolo 2 del DM 13 dicembre 1979 è evitare pratiche fraudolente o elusive, essendo la predetta norma finalizzata ad assicurare che l’acquisizione del controllo costituisca un’operazione avente una valida ragione economica e non anche un mezzo per realizzare un vantaggio fiscale, quale l’utilizzazione del credito IVA dell’altro soggetto.

In tale ottica, dunque, non è consentito l’accesso alla liquidazione dell’IVA di gruppo a quelle società che solo occasionalmente e temporaneamente siano tra loro vincolate

Al fine, quindi, di individuare con certezza il momento a partire dal quale sussiste il requisito del controllo, rilevante ai fini dell’esercizio dell’opzione per la liquidazione IVA di gruppo, l’Agenzia sottolinea che rilevi la data di iscrizione – presso il Registro delle Imprese – dell’atto di trasferimento delle quote con il quale sia acquisito il controllo delle società.

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