Dinanzi alla specifica istruzione del Comune di non dar corso al pagamento, incombe sulla banca tesoriere la responsabilità della volontaria esecuzione di un’ordinanza di espropriazione presso terzi emessa a danno del Comune a condizione però che fossero rispettati i vincoli di indisponibilità che il Comune avesse imposto sui fondi, ai sensi del D.L. n. 11 del 1992, a garanzia del pagamento degli stipendi ai dipendenti e delle rate di mutuo.
Come ricorda la Cassazione con la sentenza in oggetto, infatti, poichè con tale ordinanza si viene a costituire un titolo esecutivo diretto nei confronti del terzo pignorato, che in forza di essa assume la qualità di debitore del creditore procedente, spetta allora esclusivamente al terzo medesimo ogni responsabilità nella sua interpretazione e, conseguentemente, nella sua volontaria esecuzione.
La scelta del Tesoriere di procedere egualmente al pagamento ne comporta quindi necessariamente l'assunzione di ogni responsabilità (conforme del resto al contenuto tipico del contratto di tesoreria e quindi da valutarsi in rapporto alla professionalità normalmente richiesta ad un operatore specifico del settore), tra cui quella per l'evidente inottemperanza alle istruzioni specifiche dell'Ente preponente.