Con Sentenza n. 28963 del 14 luglio 2022, la Cassazione Penale si è espressa in materia di responsabilità da reato 231 e facoltà di rappresentanza in giudizio dell’amministratore nel caso sia indagato o imputato del reato presupposto.
In particolare, evidenzia la Cassazione, in tema di responsabilità da reato 231, nel caso in cui il rappresentante legale della società sia indagato o imputato del reato presupposto, il soggetto giuridico dovrà provvedere alla sostituzione del rappresentante legale divenuto incompatibile ovvero nominarne un altro con poteri che siano limitati alla sola partecipazione al suddetto procedimento.
Questo perché la disposizione di cui all’art. 39 D.Lgs. n. 231 del 2001 vieta esplicitamente al rappresentante legale, che sia indagato/imputato del reato presupposto, di rappresentare l’ente; divieto che si giustifica perché il rappresentante legale e la persona giuridica si trovano in una situazione di obiettiva e insanabile conflittualità processuale, dal momento che la persona giuridica potrebbe avere interesse a dimostrare che il suo rappresentante ha agito nel suo esclusivo interesse o nell’interesse di terzi ovvero a provare che il reato è stato posto in essere attraverso una elusione fraudolenta dei modelli organizzativi adottati, in questo modo escludendo la propria responsabilità e facendola così ricadere sul solo rappresentante.
Il divieto di rappresentanza stabilito dall’art. 39 D.Lgs. n. 231 del 2001 è assoluto e non ammette deroghe, in quanto è funzionale ad assicurare la piena garanzia del diritto di difesa al soggetto collettivo imputato in un procedimento penale; d’altra parte, tale diritto risulterebbe del tutto compromesso se fosse ammessa la possibilità che l’ente partecipasse al procedimento rappresentato da un soggetto portatore di interessi confliggenti da un punto di vista sostanziale e processuale.