La Cassazione torna ad occuparsi della prescrizione dell’illecito ex d. lgs. n. 231/2001, ribadendo il consolidato orientamento secondo cui il termine di cui all’art. 22 “riguarda tanto l’illecito, che dunque non potrà più essere perseguito decorsi cinque anni dalla consumazione del reato presupposto, quanto la sanzione definitivamente irrogata, che dovrà essere riscossa, a pena di estinzione, entro il termine di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza pronunciata a carico della persona giuridica; fatti salvi, in entrambe le ipotesi, gli effetti di eventuali cause interruttive rilevanti a norma del codice civile”.
Tale orientamento deriva da una lettura unitaria dell’art. 22: se è vero infatti che il primo comma disciplina la prescrizione dell’illecito, tuttavia dal regime dell’interruzione previsto nei commi successivi si desume che il termine quinquennale dev’essere riferito anche alla prescrizione della sanzione, dal momento che il comma 4 prevede che se l’interruzione è avvenuta a causa della contestazione dell’illecito amministrativo, la prescrizione non decorre sino al momento in cui la sentenza che definisce il giudizio non passa in giudicato.
Ancora, del tutto univoco è l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui la sentenza a cui fa riferimento il suddetto comma è quella pronunciata a carico dell’ente e non quella emessa nei confronti dell’imputato (Cass. pen., 15 dicembre 2011, n. 10822; Cass., Sez. V, 22 settembre 2015, n. 50102; Cass., Sez. III, 01 ottobre 2019, n. 1432). Anche se la responsabilità dell’ente presuppone la commissione di un reato, infatti, la Corte evidenzia come la coesistenza dei due giudizi (contro l’ente e contro la persona fisica), pur se frequente nella pratica, sia invero normativamente solo eventuale, dal momento che il giudizio nei confronti della persona fisica potrebbe mancare del tutto, stante l’autonomia fra le due forme di responsabilità sancite dall’art. 8 d. lgs. n. 231/2001. Pertanto, l’accertamento del reato, quale presupposto per la responsabilità dell’ente, può avvenire anche in via incidentale nel solo giudizio a carico di quest’ultimo (in tema di prescrizione e illecito dell’ente cfr. Bontempelli, Tutela della libertà e decorso del tempo nel processo penale agli enti, in RIDPP, 1/2017, 127. Sui problemi di illegittimità costituzionale sollevati in relazione a tale disciplina si rimanda a Saccomani, La disciplina sulla prescrizione dell’illecito amministrativo dell’ente di cui al d.lg. n. 231/2001 non presenta profili di illegittimità costituzionale, nota a Cass., Sez. VI, 10 novembre 2015, n. 28299, in CP, 12/2017, 4509).