Con sentenza n. 40380 del 15 ottobre 2012 la Suprema Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui, in tema di responsabilità “amministrativa” da reato degli enti, la persona giuridica, che abbia omesso di adottare ed attuare il modello organizzativo e gestionale, non risponde del reato presupposto commesso da un suo esponente in posizione apicale soltanto nell’ipotesi in cui quest’ultimo abbia agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.
Sul punto la Cassazione evidenzia come la nozione di “interesse” rilevante ai fini del combinato disposto di cui ai commi 1 e 2, art. 5, D.Lgs. n. 231 del 2001 – secondo cui l’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio fatto salvo l’ipotesi in cui l’agente non abbia agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi – esprime la proiezione soggettiva dell’autore, e rappresenta una connotazione accettabile con analisi ex ante.
Si tratta, secondo la Cassazione, di una tensione che deve esperirsi su un piano di oggettività, concretezza ed attualità, sì da potersi apprezzare in capo all’ente, pur attenendo alla condotta dell’autore del fatto, persona fisica.
In tal senso, l’assenza dell’interesse rappresenta un limite negativo della fattispecie.