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Giurisprudenza

La responsabilità dell’amministratore delegato di società per azioni e la congruità del suo emolumento variabile

25 Novembre 2015

Federico Urbani, Attorney Trainee presso Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP

Tribunale di Roma, 30 luglio 2015, n. 16839

Di cosa si parla in questo articolo

Il Tribunale di Roma ha recentemente affrontato l’importante questione della responsabilità civile degli amministratori di società per azioni – in particolare dell’amministratore delegato – in base all’articolo 2392 del Codice Civile.

Nel rimarcare l’insindacabilità da parte del giudice delle scelte gestionali assunte dall’organo amministrativo (in forza della cosiddetta business judgment rule), il Tribunale ha sostenuto la propria competenza in relazione alle condotte di mala gestio. In ragione di tale competenza, il giudice può sempre accertare, ed eventualmente sanzionare, la scorretta gestione imprenditoriale, le condotte che danneggino la conservazione patrimoniale e il mancato impedimento (o attenuazione) di fatti pregiudizievoli (quest’ultima fattispecie esplicitamente prevista dall’articolo 2392, comma 2 del Codice Civile). La responsabilità dell’amministratore delegato, che deve prescindere dalla naturale alea economica propria dell’attività d’impresa, è peraltro desumibile da taluni indici, quale l’insufficiente analisi dei rischi connessi alla gestione sociale.

Sotto un differente profilo – ferma restando l’effettiva prova del danno subito dalla società – l’amministratore delegato risponde, fra l’altro, qualora l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile non sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa (ai sensi dell’articolo 2381, comma 5 del Codice Civile). In particolare, il Tribunale di Roma ha ritenuto sussistente una carenza organizzativa – imputabile all’organo delegato – nel caso in cui una funzione aziendale necessaria per una corretta operatività d’impresa non sia stata istituita, o non sia stata prontamente integrata a seguito delle dimissioni del suo responsabile.

Il Tribunale ha inoltre avuto modo di affrontare alcune caratteristiche riguardanti la componente variabile del compenso dell’amministratore delegato. Segnatamente, i giudici capitolini hanno sostenuto che l’entità e le modalità di corresponsione degli emolumenti a beneficio degli amministratori non sono sindacabili in sede giudiziaria, salvo il caso di omissione di cautele e mancata diligenza da parte dell’organo di appartenenza nel definire i compensi dei propri membri. A tal riguardo, il Tribunale ha dichiarato che il riconoscimento di una componente variabile dipendente dalla mera potestà del consiglio di amministrazione e dovuta in ogni caso (salvo la presenza di taluni elementi ostativi) rappresenta una “mancanza di cautela e di diligenza”, integrando una scelta gestionale censurabile in sede giudiziaria.

Infine, la pronuncia in oggetto ha altresì ribadito la competenza del giudice ordinario a pronunciarsi in merito alle azioni di responsabilità promosse ex articolo 2932 del Codice Civile nei confronti di amministratori di società “partecipate pubbliche”, in ragione dell’autonomia giuridica e patrimoniale della società rispetto al socio-ente pubblico.

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