Con la sentenza in oggetto la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla responsabilità sociale degli amministratori non esecutivi.
In particolare, nel sistema delineato dalla riforma del 2003 elemento costitutivo della fattispecie integrante la responsabilità sociale degli amministratori non esecutivi è quello della colpa, i cui caratteri sono tracciati dagli artt. 2391 e 2381 del Codice Civile.
Il legislatore ha stabilito che la colpa può consistere o nell’inadeguata conoscenza del fatto altrui o nel non essersi il soggetto con diligenza utilmente attivato al fine di evitare l’evento, aspetti, questi, che devono intendersi ricompresi nell’essere “immuni da colpa”.
Pertanto, la colpa dell’amministratore non esecutivo può ben consistere nel non aver rilevato colposamente i segnali dell’altrui illecita gestione, là dove l’imputazione per colpa richiede la mera conoscibilità dell’evento (mediante i predetti segnali) e non presuppone, invece, la conoscenza effettiva del fatto illecito o reato in itinere quale elemento essenziale della fattispecie. Al riguardo, la Corte precisa che la conoscibilità si valuta non solo alla stregua dei flussi informativi tracciati dall’art. 2381 c.c., ma anche sulla base di segnali inequivocabili, quindi percepibili con l’ordinaria diligenza da parte dell’amministratore non operativo. Ne discende che agli amministratori privi di deleghe è richiesto un potere-dovere, allorché sussistano quei “segnali di pericolo”, di richiedere informazioni all’organo delegato e di trarne le necessarie conseguenze.
Il perdurante dovere di controllo in capo ai medesimi si traduce quindi in un obbligo di informazione attiva e passiva, nonché di conseguente attivazione al fine di scongiurare le condotte dei delegati da cui possa derivate danno alla società.
Quanto all’onere della prova, la giurisprudenza di legittimità specifica che spetta al soggetto che afferma la responsabilità allegare e provare, a fronte dell’inerzia dei consiglieri non delegati, l’esistenza di segnali d’allarme che avrebbero dovuto indurli ad esigere un supplemento di informazioni o ad attivarsi in altro modo. Assolto tale onere, è onere degli amministratori provare di aver tenuto la condotta attiva dovuta o la causa esterna che abbia reso non percepibili i predetti segnali d’allarme