Nella pronuncia in commento, il Tribunale di Milano ha analizzato alcuni aspetti di particolare interesse riguardanti la disciplina applicabile all’azione di responsabilità mossa avverso gli amministratori di società a responsabilità limitata (nel caso di specie l’amministratore unico).
In particolare, il Tribunale ha valutato l’applicabilità in via analogica alle S.r.l. di alcuni istituti previsti, secondo il diritto positivo, esclusivamente in materia di società azionarie.
Da un primo punto di vista, la sentenza in esame ha analizzato quanto disposto dall’articolo 2393, comma 2 del Codice Civile, ove si prevede che “La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell’elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell’esercizio cui si riferisce il bilancio”.
Sotto una diversa prospettiva, strettamente legata alla prima, la pronuncia del Tribunale di Milano ha analizzato la norma di cui all’articolo 2393, comma 5 del Codice, secondo cui “La deliberazione dell’azione di responsabilità importa la revoca dall’ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale”.
A tale riguardo, il Tribunale ha rilevato che:
- quanto al secondo comma dell’articolo 2393 del Codice, la disciplina in materia di responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata (contenuta nell’articolo 2476 del Codice), non prevede alcuna estensione di competenza all’assemblea chiamata a deliberare in merito all’approvazione del bilancio in caso di assenza di uno specifico punto all’ordine del giorno;
- relativamente al medesimo comma dell’articolo 2393 del Codice, la norma, prevedendo una deroga al principio generale di tutela della posizione dei soci e all’informativa pre-assembleare a favore di questi ultimi, fondamentale al fine di esercitare in modo consapevole il proprio diritto di voto in sede assembleare, si pone quale norma eccezionale;
- quanto invece al quinto comma dell’articolo 2393 del Codice, questa norma pare essere stata introdotta al fine di evitare la necessità di eventuali ulteriori convocazioni assembleari necessarie per revocare il mandato al consigliere avverso cui sia promossa un’azione di responsabilità, esigenza che si manifesta con maggiore intensità in un sistema societario più “rigido”, come quello delle società azionarie;
- infine, in relazione a entrambe le disposizioni di cui ai punti precedenti, la ratio della disciplina è quella di favorire l’esercizio dell’azione di responsabilità avverso gli amministratori nelle società azionarie, in cui tendenzialmente vi è un minor coinvolgimento della compagine sociale, nonché una più semplice (automatica) revoca dalla carica. Ciò, in particolare, al fine di evitare la necessità di una ulteriore convocazione, operazione spesso complessa, nelle società azionarie, la cui compagine è, generalmente, più diffusa e frammentata.
In ragione delle argomentazione sopra esposte, il Tribunale di Milano ha statuito l’inapplicabilità delle disposizioni di cui all’articolo 2393, commi 2 e 5 del Codice Civile alle azioni di responsabilità proposte contro gli amministratori di società a responsabilità limitata: (i) sia in via diretta, data la particolare collocazione codicistica delle norme in esame, (ii) sia in via analogica, vista l’eccezionalità e la specifica ratio delle stesse.