4 massime:
In caso di prospetto falso o non veritiero, la circostanza che i dati ivi contenuti possano essere in larga misura influenzati da valutazioni compiute da soggetti terzi ed indipendenti nulla toglie alla responsabilità di chi, in veste di amministratore della società offerente, abbia sottoscritto i bilanci della società ed abbia assunto la paternità del prospetto di offerta, per ciò stesso dovendone in prima persona verificare la veridicità e correttezza. Perciò, anche a prescindere dalla posizione personale degli amministratori, la responsabilità nei confronti dei terzi sottoscrittori derivante dalla non veridicità di un prospetto d’offerta pubblica di azioni deve esser riferita alla società che di quelle azioni è l’offerente e dalla quale quel prospetto proviene.
Per quanto attiene l’individuazione dei danni subiti dal sottoscrittore di azioni offerte in base ad un prospetto infedele al vero, dovendo ovviamente sussistere un nesso di causalità tra tali danni e l’infedeltà del prospetto, deve ritenersi che, se il comportamento antigiuridico da cui la responsabilità trae origine consiste nell’aver fornito al sottoscrittore dei titoli un’informazione insufficiente o fuorviante circa il valore patrimoniale o la redditività dei titoli stessi, il danno di cui si discute, da ragguagliare al minor vantaggio o al maggior aggravio economico determinato da tale comportamento scorretto, è quello prodotto appunto dall’aver acquistato beni aventi un valore diverso ed inferiore rispetto a quanto le informazioni ricevute dall’acquirente avrebbero fatto ragionevolmente supporre, cioè di aver acquistato ad un prezzo che dichiaratamente presupponeva un determinato valore, risultato poi invece inferiore. Diversamente, le vicende dei titoli successive al loro acquisto non sono di per sè produttive di un danno riconducibile al suddetto fatto illecito, posto che l’andamento di borsa dei titoli quotati, sia nell’immediato sia nel lungo periodo, è notoriamente influenzato da una assai variegata quantità di fattori.
In presenza di un prospetto di offerta pubblica di sottoscrizione di azioni societarie che contenga informazioni fuorvianti in ordine alla situazione patrimoniale della società, l’emittente al quale le errate informazioni siano imputabili, anche solo a titolo di colpa, risponde verso chi ha sottoscritto le azioni del danno subito per aver acquistato titoli di valore inferiore a quello che il prospetto avrebbe lasciato supporre, dovendosi presumere, in difetto di prova contraria, che la non veridicità del prospetto medesimo abbia influenzato le scelte d’investimento del sottoscrittore.
La responsabilità derivante dalla violazione delle regole destinate a disciplinare il prospetto informativo che correda l’offerta pubblica di acquisto, vendita o scambio di strumenti finanziari, nella quale nessuna trattativa è concepibile e l’aderente all’offerta è in grado di determinare la propria scelta contrattuale non già sulla base di un’interlocuzione diretta con la controparte, bensì unicamente alla luce delle informazioni reperibili sul mercato, va ricondotta al genus della responsabilità aquiliana ex art. 2043 e non a quello della responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c., che trova diversamente applicazione laddove sia configurabile una trattativa destinata alla conclusione del contratto tra due o più parti, trattativa nel condurre la quale si esige che le parti conformino a buona fede il loro reciproco comportamento.