Con la pronuncia in commento, la Corte di Cassazione afferma che la legittimazione del socio di società a responsabilità limitata a promuovere l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori – ai sensi dell’art. 2476 comma 3 c.c. – non viene meno nell’eventualità in cui la società ometta di proporre gravame avverso la sentenza reiettiva della medesima domanda risarcitoria. Infatti, ad avviso del Supremo Collegio, la perdita della predetta legittimazione individuale si verifica esclusivamente quando l’azione di responsabilità abbia formato oggetto, in base all’art. 2476 comma 5 c.c., di rinuncia o transazione da parte della società, nel rispetto delle maggioranze deliberative e di veto prescritte da tale norma. Invero, la «[…] tendenziale impermeabilità della legittimazione del socio rispetto all’attivazione della società risponde all’esigenza di meglio assicurare il diritto della società stessa alla reintegrazione del danno patrimoniale che le derivi dalla mala gestio dell’amministratore».
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