Il Tribunale di Milano interviene in materia di azione di responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali per la violazione degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale.
In particolare, il giudice di primo grado chiarisce che la prescrizione quinquennale dell’azione (art. 2949 c.c.) inizia a decorrere, secondo la previsione generale dell’art. 2935 c.c., dal momento in cui il credito può essere fatto valere dai soggetti legittimati, cioè quello in cui è divenuta oggettivamente conoscibile, da parte dei creditori sociali, l’insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento delle loro pretese.
Sul piano dei fatti, la pronuncia muove da un’azione di responsabilità promossa dalla società in fallimento nei confronti degli amministratori ai sensi dell’art. 146 L.F., cui viene contestato di aver provocato la progressiva erosione del capitale della società e l’aggravamento del dissesto mediante la prosecuzione dell’attività sociale, contribuendo a incrementare in modo ingente la differenza tra attivo e passivo fallimentare.
In particolare, venivano addebitate agli amministratori sia la distrazione di somme dell’attivo realizzate attraverso svariati prelievi dal conto corrente bancario sia, la prolungata continuazione dell’attività sociale in forma diversa da quella conservativa nonostante la riduzione del capitale sotto il minimo di legge e l’avvio della liquidazione, peraltro rilevata con ritardo dagli stessi amministratori.
Uno degli amministratori contestava la propria legittimazione passiva, avendo esaurito il proprio incarico già in precedenza rispetto alle contestazioni a lui addebitate. In particolare, eccepiva anche la prescrizione dell’azione di responsabilità sostenendo che, con riferimento all’addebito circa la mancata tempestiva messa in liquidazione della società, l’azione avrebbe potuto essere proposta nei suoi confronti sin dalla deliberazione dello scioglimento della società, nell’anno 2010, quando era divenuta evidente per i creditori l’insufficienza del patrimonio sociale a soddisfarli.
Il Tribunale ha stabilito che l’insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei creditori corrisponde alla perdita della garanzia patrimoniale generica del credito risultante dall’eccedenza del complessivo indebitamento sul compendio attivo del patrimonio sociale – ciò che non necessariamente coincide con l’insolvenza o con l’integrale perdita del capitale sociale – come pure che, ai fini della decorrenza della prescrizione quinquennale dell’azione di responsabilità, la concreta conoscibilità, da cui decorre l’azione, può risultare da qualsiasi fatto oggettivamente conoscibile all’esterno oltre che dai dati e dalle informazioni desumibili dal bilancio.
Nel caso de quo, l’obiettiva possibilità di percepire dall’esterno l’insufficienza patrimoniale risale all’epoca del deposito del bilancio dell’esercizio precedente, in cui la società aveva già registrato perdite oltre la soglia di rilevanza legale. Per tale ragione, l’azione proposta dal curatore risulta prescritta.