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Giurisprudenza

Responsabilità degli enti: nel sequestro per equivalente dei beni aziendali è necessaria la nomina dell’amministratore giudiziario

14 Febbraio 2018

Cassazione Penale, Sez. III, 12 febbraio 2018, n. 6742 – Pres. Di Nicola, Rel. Di Stasi

Di cosa si parla in questo articolo

In tema di responsabilità degli enti di cui al d.lgs n. 231/2001, l’art. 53 prevede, in caso di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente dei beni aziendali, che il custode amministratore giudiziario ne consente l’utilizzo e la gestione agli organi societari esclusivamente al fine di garantire la continuità e lo sviluppo aziendali, esercitando poteri di vigilanza e riferendone all’autorità giudiziaria.

La ratio di tale disposizione è evidentemente quella di evitare che la disposta misura cautelare possa paralizzare l’ordinaria attività aziendale pregiudicandone la continuità e lo sviluppo e la funzione assegnata al custode amministratore giudiziario è quella di vigilare sull’utilizzo e sulla gestione dell’azienda e di riferirne all’autorità giudiziaria.

In tale contesto, la nomina dell’amministratore giudiziario è, dunque, presupposto imprescindibile per l’esercizio dell’attività aziendale e nel caso in cui venga omessa la parte interessata ha un onere di impulso di adire il giudice che procede, ai sensi dell’art. 47 d.lgs 231/2001.

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