Con la sentenza in oggetto il Tribunale di Milano si è pronunciato in tema di azioni di responsabilità ex artt. 2393, 2394, 2407 e 2043 del Codice Civile nei confronti di amministratori e sindaci di una società per azioni. In particolare, la responsabilità dei primi è ravvisabile là dove dalla loro condotta sia derivato alla società un danno ingiusto (patrimoniale); la responsabilità dei sindaci, invece, sorge nel momento in cui questi ultimi hanno omesso di adottare qualsiasi iniziativa volta ad impedire il predetto danno e addirittura hanno omesso qualsiasi cenno in proposito nella relazione al bilancio: così contravvenendo ai loro doveri di controllo contabile e di gestione e ed omettendo atti ed iniziative che un adempimento diligente di quei doveri impone e che potrebbe impedire il danno patrimoniale nei confronti della società.
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