Con sentenza n. 2628, pubblicata il 18 settembre 2023, il Tribunale di Firenze (Pres. Est. Calvani) si è pronunciato in tema di responsabilità dei sindaci, dedotta dalla società nei confronti dei componenti dell’organo di controllo per non aver adempiuto agli obblighi gravanti su di essi.
La società, pur non limitandosi a invocare la violazione dell’obbligo di controllo che grava sui sindaci, ha allegato un elenco generico delle condotte omissive integranti l’inadempimento di tale obbligo.
Il Tribunale fiorentino ha osservato che, nell’ipotesi di violazione di un’obbligazione di mezzi, come quella che grava sui sindaci, “l’onere di allegazione dell’inadempimento dovrà sostanziarsi nella specifica indicazione dei singoli inadempimenti c.d. “qualificati” (Cass. SS.UU. n. 577/08), intesi come astrattamente idonei a ingenerare il danno in concreto lamentato (…). L’onere della prova del titolo imporrà la dimostrazione della ricorrenza in concreto dei presupposti di insorgenza delle specifiche obbligazioni qualificate asseritamente inadempiute”, ossia “degli elementi di contesto da cui desumere la violazione di quei doveri (Cass. n. 2975/20, Cass. n. 25056/20)”.
Altrimenti, il debitore convenuto avrebbe “l’onere della diabolica probatio dell’adempimento di tutti i possibili doveri sullo stesso potenzialmente gravanti”, non previamente allegati e descritti dall’attore.
Come anticipato, nel caso esaminato, la società si è limitata ad allegare genericamente gli inadempimenti, senza individuare nello specifico quali condotte i sindaci avrebbero dovuto realizzare e, soprattutto, quali ripercussioni avrebbero determinato sul controllo della corretta amministrazione della società.
Il Collegio, in punto di prova della responsabilità dei sindaci, ha ritenuto pertanto insufficiente l’elencazione generica dedotta dalla società attrice in quanto non idonea ad integrare in maniera specifica né l’allegazione dei singoli inadempimenti qualificati che si imputano ai sindaci, né la ricorrenza in concreto dei presupposti dell’insorgenza delle specifiche obbligazioni qualificate o degli elementi di contesto da cui desumere la violazione di quei doveri.