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Giurisprudenza

Responsabilità dei sindaci: dimissioni sintomatiche di condotta colposa

7 Maggio 2024

Cassazione Civile, Sez. I, 13 febbraio 2024, n. 3922 – Pres. Ferro, Rel. Crolla

Di cosa si parla in questo articolo

La Prima Sezione della Corte di Cassazione, con sentenza n. 3922 del 13 febbraio 2024 (Pres. Ferro, Rel. Crolla), si è pronunciata in tema di responsabilità dei sindaci per omesso controllo sulle condotte degli amministratori di una società di capitali, con particolare riferimento al significato che possono assumere le dimissioni successivamente presentate dopo una condotta asseritamente inerte.

Preliminarmente, la Corte ha affermato, in accoglimento del primo motivo di ricorso presentato dal Fallimento, che non è sufficiente, per escludere l’inadempimento dei sindaci, il fatto di avere assunto la carica dopo l’effettiva realizzazione di alcuni dei fatti dannosi, ove gli stessi abbiano mantenuto un comportamento inerte, non vigilando adeguatamente sulla condotta degli amministratori: ciò a maggior ragione se l’attivazione dei poteri sindacali, conformemente ai doveri della carica, avrebbe potuto permettere di scoprire le condotte illecite e reagire ad esse, prevenendo danni ulteriori.

Peraltro, sempre in tema di responsabilità dei sindaci, le dimissioni presentate non escludono l’inadempimento del sindaco, posto che la diligenza richiesta impone, piuttosto, un comportamento alternativo: le dimissioni diventano, sotto questo profilo, esemplari della condotta colposa tenuta dal sindaco, rimasto indifferente ed inerte nel rilevare una situazione di reiterata illegalità.

La Corte, inoltre ha affermato che, in tema di società di capitali, l’adempimento dei doveri di controllo, gravanti sui sindaci per l’intera durata del loro ufficio, può essere valutato non solo in modo globale e unitario, ma anche per periodi distinti e separati, come si desume dall’art. 1458, c. 1, C.c., riferita a tutti i contratti ad esecuzione continuata.

Pertanto, poiché l’art. 2402 C.c. prevede una retribuzione annuale in favore dei sindaci, è in base a questa unità di misura che l’inadempimento degli obblighi di controllo deve essere confrontato con il diritto al compenso: tale norma è univoca nell’indicare che quella spettante ai sindaci è, propriamente, una “retribuzione annuale”, coerentemente con la durata che connota, come scansione dell’attività di impresa, l’esercizio sociale.

Per la Cassazione, pertanto, ha errato il Tribunale di merito nel non aver riconosciuto il carattere sinallagmatico delle prestazioni sull’unità temporale dell’annualità.

Da ultimo, la Cassazione ha altresì ricordato, in tema di ripartizione dell’onere della prova circa le condotte anti doverose, che il curatore che solleva nel giudizio di verifica l’eccezione d’inadempimento dei sindaci ha solo l’onere di allegare e provare l’esistenza del titolo negoziale, contestando, in relazione alle circostanze del singolo caso, la negligente esecuzione della prestazione o l’incompleto adempimento, restando, per contro, a carico del professionista l’onere di dimostrare l’esattezza del suo adempimento, per la rispondenza della sua condotta al modello professionale e deontologico richiesto in concreto, dalla situazione su cui è intervenuto con la propria opera ovvero l’imputazione a fattori esogeni, imprevisti e imprevedibili, dell’evoluzione negativa della procedura, culminata nella sua cessazione e nel conseguente fallimento.

Il curatore, in ogni caso, deve fornire la prova di quei fatti storici, attinenti alla gestione ovvero al concreto assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, sui quali si innesta la deviazione della condotta di vigilanza esigibile dal sindaco; quella condotta, cioè, che il sindaco, che poi agisce in sede concorsuale per l’adempimento del proprio credito, stante il pregresso inadempimento del corrispettivo, avrebbe dovuto tenere in relazione al suo mandato.

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