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Giurisprudenza

Responsabilità dei sindaci per omesso controllo sulla falsificazione del bilancio

28 Luglio 2022

Donato Macovez

Cassazione Civile, Sez. I, 10 febbraio 2022, n. 4344 – Pres. Scaldaferri, Rel. Pazzi

Di cosa si parla in questo articolo

Con ordinanza n. 4344/2022, la Corte di Cassazione si è nuovamente espressa in merito al contenuto e all’estensione dei doveri di vigilanza dei sindaci di società di capitali ex artt. 2403 e ss. cod. civ. con particolare riferimento all’omesso controllo sul bilancio approvato in data anteriore alla nomina.

La vicenda posta al vaglio della Corte traeva origine dalla proposizione, da parte del fallimento di una società per azioni, di un’azione di responsabilità ex artt. 2393 e 2394 cod. civ. nei confronti dei propri ex organi apicali.

In particolare, la curatela aveva contestato agli ex amministratori la redazione di un bilancio falso, volto ad occultare le perdite registrate nell’esercizio, a cui sarebbe poi seguita la prosecuzione dell’attività, con conseguente aggravamento del dissesto.

Parallelamente, il fallimento aveva imputato agli ex sindaci (tutti entrati in carica a seguito dell’approvazione del bilancio contestato) una condotta negligente consistente nel non aver esaminato il contenuto del documento contabile e, di conseguenza, di aver omesso di rilevare come, in realtà, si fosse nel frattempo verificata la perdita del capitale sociale.

Confermando la decisione precedentemente resa dalla Corte d’Appello di Firenze, la Corte di Cassazione osservava come, nel caso di specie, non vi fossero i presupposti per l’affermazione di una responsabilità in capo ai sindaci.

Ad avviso della Corte, infatti, l’obbligo di vigilanza gravante sul collegio sindacale non poteva estendersi sino ad una completa ed immediata revisione di tutta la contabilità sociale di epoca antecedente all’assunzione dell’incarico, dovendosi ritenere esigibile (e doveroso) un controllo di tal fatta solo in presenza di “concreti segnali di una macroscopica violazione o dell’esistenza di atti di dubbia legittimità e regolarità”, nella specie non provati dal fallimento.

Ciò non significa, in termini generali, che i sindaci vadano sempre e comunque esenti da responsabilità nel caso di mancato rispetto dei compiti di controllo sull’approvazione del bilancio – tanto è vero che, in motivazione, la S.C. richiamava un proprio precedente (Cass. 2538/2005) in cui era stata affermata la responsabilità del collegio sindacale proprio per la mancata impugnazione della delibera di approvazione di un bilancio non veritiero.

Tuttavia, a differenza di quanto avvenuto nel caso oggetto della pronuncia in commento, nella fattispecie trattata in Cass. 2538/2005 i sindaci avevano assunto la propria carica proprio in occasione dell’approvazione del bilancio falso: il che giustificava, nella ricostruzione della Cassazione, l’affermazione della loro responsabilità per omesso controllo, essendo tale documento contabile destinato a spiegare i suoi effetti anche sull’esercizio successivo.

In definitiva, la linea di discrimine è tracciata dalla Corte di cassazione sul momento di assunzione della carica da parte dei componenti del collegio sindacale: laddove i sindaci siano già in carica al momento dell’approvazione del bilancio, sarà esigibile da parte loro un “preciso compito di controllo sull’osservanza della legge e di assistenza, ai sensi degli artt. 2403 e 2405 c.c., che può essere svolto in maniera utile ed effettiva solo se egli [il sindaco, n.d.r.] abbia preso compiuta conoscenza del bilancio”; qualora, invece, i sindaci subentrino a bilancio già approvato, l’attivazione da parte di questi ultimi sarà imposta solo da macroscopici “campanelli d’allarme”, che imporranno, a seconda dei casi, non soltanto l’impugnazione della delibera, ma finanche di riferire in assemblea o di denunciare al Tribunale, ai sensi dell’art. 2409 cod. civ., le irregolarità riscontrate.

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