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Giurisprudenza

Responsabilità del cda per violazione delle norme sull’intermediazione finanziaria

14 Novembre 2022

Cassazione Civile, Sez. II, 18 ottobre 2022, n. 30500 – Pres. Manna, Rel. Falaschi

Di cosa si parla in questo articolo

In tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, i componenti del consiglio di amministrazione di una società (ovvero l’amministratore delegato unico), chiamati a rispondere per la violazione dei doveri inerenti alla prestazione dei servizi di investimento posti a tutela degli investitori e del buon funzionamento del mercato, non possono andare esenti da responsabilità rilevando che le operazioni costituenti l’illecito siano state compiute, con ampia autonomia, da un altro soggetto che abbia agito per conto della società.

Grava, infatti, in capo agli amministratori un dovere di vigilanza sul regolare e corretto andamento della società, la cui violazione prevede una responsabilità solidale, ai sensi dell’art. 6 della L. n. 689/1981, salvo che non rechino prova di non aver potuto impedire il fatto (prova che, nel caso di specie, il giudice ha ritenuto non fornita dal ricorrente),

Nel caso di specie, la doglianza espressa dagli amministratori era volta ad ottenere una rivalutazione della condotta illecita dell’alta dirigenza della società, condotta che la sentenza di merito, con accertamento in fatto, ha escluso che fosse idonea a determinare l’inesigibilità dell’obbligo di agire informati gravante su ogni amministratore, anche non esecutivo, così come imposto dall’art. 2381 c.c., e ciò anche in merito al rispetto delle procedure ed in relazione alle condotte dei dipendenti della banca, attesa l’obiettiva percepibilità delle anomalie riscontrate, che non potevano giustificare l’inerzia del cda.

Inoltre, evidenzia la Cassazione, non si deve trascurare, che anche in questo caso si lamenta la mancata condivisione di un giudizio della parte, e precisamente dell’apprezzamento in merito all’incidenza causale della condotta dei vertici aziendali sulla esigibilità della diversa condotta omissive dei ricorrenti, avendo comunque la sentenza tenuto conto del fatto costituito dall’attività di occultamento posta in essere dalla direzione generale (ma reputata in concreto non avere carattere tale da rendere inesigibile il compito incombente sugli amministratori).

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