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Giurisprudenza

Responsabilità del cessionario d’azienda nei limiti delle scritture contabili e vicinanza della prova

10 Luglio 2020

Luca Serafino Lentini

Cassazione Civile, Sez. VI, 06 luglio 2020, n. 13903 – Pres. Bisogni, Rel. Dolmetta

Di cosa si parla in questo articolo

La sentenza allegata si inserisce in un contesto di forte attenzione, da parte del diritto vivente, al tema della protezione dell’interesse dei creditori, con riferimento ad ipotesi circolatorie complesse (pur nella diversità ontologica di fattispecie è noto come diverse decisioni, di recente, si siano pronunciate, tra l’altro, sulla tutela dei creditori in caso di scissione societaria, nonché sui confini operativi dell’azione revocatoria: cfr. Cass., 4 dicembre 2019, n. 31654, CGUE 30 gennaio 2020, C-394/18 in ordine alla revocabilità della scissione; cfr. Cass., 21 febbraio 2020, n. 4737; Cass., 16 giugno 2020, n. 11984 sulla fallibilità della società scissa, cfr. Cass. Sez. Un., 24 giugno 2020, 12476, in ordine all’esperibilità dell’azione revocatoria nei confronti di un fallimento).

E lo fa, con particolare riferimentoalla cessione d’azienda, per confermare il noto precedente di Cass., 10 dicembre 2019, n. 32134 secondo cui «in tema di cessione di azienda, il principio di solidarietà fra cedente e cessionario, fissato dall’art. 2560, secondo comma, cod. civ. con riferimento ai debiti inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta anteriori al trasferimento, principio condizionato al fatto che essi risultino dai libri contabili obbligatori deve essere applicato tenendo conto della “finalità di protezione” della disposizione, finalità che consente all’interprete di far prevalere il principio generale della responsabilità solidale del cessionario ove venga riscontrato, da una parte, un utilizzo della norma volto a perseguire fini diversi da quelli per i quali essa è stata introdotta, e, dall’altra, un quadro probatorio che, ricondotto alle regole generali fondate anche sul valore delle presunzioni, consenta di fornire una tutela effettiva al creditore che deve essere salvaguardato» (con commento di U. Minneci, in dirittobancario.it; sempre in tema di limiti della responsabilità del cessionario cfr. pure Cass., 5 luglio 2019, n. 18070).

Posto un quadro di riferimento di questo tipo – prosegue la Corte – il criterio interpretativo che orienta la lettura dell’art. 2560, 2 c.c. è da rinvenirsi, secondo la funzione primaria della norma, nella tutela non già del cessionario – che si avvale (già) del limite della conoscenza del debito per l’aver avuto normalmente accesso alle scritture contabili durante la fase di trattativa – bensì dei creditori, i quali sul compendio aziendale poi oggetto di cessione hanno fatto affidamento, e che sono strutturalmente estranei alle scritture contabili del loro debitore.

Ne è corollario, sul piano processuale – non potendo i creditori, per definizione, avervi altro strumento di accesso – che la richiesta di esibizione dei libri e delle scritture contabili del cedente al fine dell’applicazione della responsabilità solidale di cui all’art. 2560, comma 2, cod. civ. venga senz’altro a sottrarsi al regime comune di discrezionalità (nell’ an del provvedimento) dell’emanazione di un ordine di esibizione.

In effetti, se così non fosse, l’impossibilità da parte del creditore di far valere le scritturesi tradurrebbe, nella sostanza, in una negazione della stessa possibilità di far valere nel processo la norma della responsabilità solidale ex art. 2560, 2 c.c. con conseguente pregiudizio del diritto di difesa del creditore (art. 24 Cost.).

 

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