La Cassazione ha respinto i ricorsi del presidente e di un altro componente del collegio sindacale della Banca Monte Paschi di Siena avverso le sanzioni irrogate dalla Consob per carenze nei prospetti informativi.
I ricorrenti lamentano, tra l’altro, la violazione da parte della Corte di Appello dell’art. 94 t.u.f. e del Reg. CE 809/2004, in quanto è stata reputata rilevante, ai fini della configurazione della responsabilità della Banca, l’omissione nei prospetti di informazioni non richieste dalle previsioni normative richiamate.
La Suprema Corte ha chiarito che: da un lato, il Regolamento fornisce solo le “informazioni minime”, di carattere non esaustivo, che devono corredare i prospetti; dall’altro, l’art. 94 t.u.f., con una previsione di carattere elastico e residuale, dispone che il prospetto debba in ogni caso contenere “tutte le informazioni” necessarie affinché gli investitori possano pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sui risultati economici e sulle prospettive dell’emittente e degli eventuali garanti, nonché sui prodotti finanziari e sui relativi diritti.
Dall’ampiezza dell’art. 94 t.u.f. e dalla non esaustività del Regolamento, il giudice di legittimità ricava l’impossibilità “di escludere che le informazioni da inserire nei prospetti siano esclusivamente quelle riconducibili al Regolamento medesimo, dovendosi anzi ritenere che, proprio per la loro funzione (i.e., consentire un investimento consapevole) i prospetti vadano corredati da informazioni da adattare, nel rispetto del <minimo> prescritto dalla normativa unionale, alle circostanze del caso concreto”.